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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1238

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238 della Commissione, del 7 luglio 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32017R1238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Cina, nell’ambito di un procedimento antidumping avviato dalla Commissione su denuncia dell’industria dell’Unione. La misura serve a preservare la possibilità di applicare retroattivamente eventuali dazi antidumping definitivi, se ne ricorreranno le condizioni previste dal regolamento di base. La Commissione ritiene sussistano elementi di prova prima facie sufficienti circa dumping, pregiudizio e rischio di ulteriore pregiudizio in caso di mancata registrazione. Le parti interessate possono presentare osservazioni e chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla pubblicazione.

Registrazione per nove mesi delle importazioni nell’Unione di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un procedimento antidumping.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti di acciaio anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese, identificati da specifiche caratteristiche tecniche e da determinati codici NC/TARIC. Riguarda le autorità doganali degli Stati membri, chiamate a registrare le importazioni, e gli operatori economici coinvolti nell’importazione del prodotto in esame. Sono esclusi gli acciai inossidabili, gli acciai al silicio detti "magnetici", gli acciai rapidi e i prodotti solo laminati a caldo o a freddo. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi.

Registrazione delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Cina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238 dispone la registrazione, per nove mesi, delle importazioni nell’Unione di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese. La misura è adottata nel contesto di un procedimento antidumping avviato dalla Commissione su denuncia di EUROFER, presentata per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale del prodotto interessato.

Contesto e finalità della misura

La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, che consente di chiedere alle autorità doganali di registrare le importazioni ai fini della successiva applicazione di misure antidumping. La registrazione è giustificata, secondo la Commissione, dalla presenza di elementi di prova prima facie circa il dumping, dalla ragionevole conoscibilità di tali pratiche da parte degli importatori, dall’aumento delle importazioni e dal rischio che eventuali dazi definitivi perdano efficacia riparatoria se non potessero essere applicati retroattivamente alle importazioni registrate.

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il prodotto in esame è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti mediante galvanizzazione per immersione a caldo di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, con specifiche composizioni chimiche indicate nel regolamento. I prodotti sono presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti. Sono esclusi gli acciai inossidabili, gli acciai al silicio detti "magnetici", gli acciai rapidi e i prodotti solo laminati a caldo o a freddo. Le merci rientrano in specifici codici NC e TARIC elencati nell’articolo 1.

Ragioni addotte per la registrazione

La Commissione osserva che la denuncia iniziale stimava un margine di dumping del 50 % circa, basato sul confronto tra il valore normale determinato sulla base di dati di un produttore canadese e il prezzo all’esportazione del prodotto venduto nell’Unione. La Commissione ritiene che, per l’entità del dumping ipotizzato e per le informazioni rese pubbliche, gli importatori fossero o dovessero essere a conoscenza della situazione. Inoltre, la documentazione presentata mostrava un aumento delle importazioni di oltre il 50 % confrontando il periodo dell’inchiesta con i mesi successivi all’apertura del procedimento, insieme ad indizi di crescita delle quote di mercato e delle scorte.

Effetti attesi e importi stimati

La Commissione ritiene probabile che l’aumento delle importazioni oggetto di dumping, unito ad altre circostanze come l’eccesso di capacità in Cina e la politica dei prezzi degli esportatori, possa compromettere gravemente l’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi. Nella denuncia era inoltre indicato un margine medio di vendita sottocosto compreso tra il 37,8 % e il 41,0 %, e tale intervallo è richiamato dalla Commissione quale riferimento per il possibile livello dei dazi futuri, espresso in rapporto al valore cif all’importazione.

Procedura e diritti delle parti interessate

Il regolamento invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni scritte, elementi di prova o richieste di audizione entro 20 giorni dalla pubblicazione. Le audizioni sono ammesse su richiesta scritta e con indicazione di motivi specifici. La Commissione segnala anche che i dati personali raccolti nel quadro della registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetto immediato sulle procedure doganali relative alle importazioni interessate.

Disposizioni principali

Prodotto oggetto di registrazione

La misura riguarda alcuni acciai resistenti alla corrosione originari della Repubblica popolare cinese, costituiti da prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti mediante galvanizzazione a caldo di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, con specifiche percentuali in peso di carbonio, alluminio, niobio, titanio e vanadio. Sono esclusi gli acciai inossidabili, gli acciai al silicio "magnetici", gli acciai rapidi e i prodotti solo laminati a caldo o a freddo.

Base giuridica e motivi della registrazione

La Commissione si fonda sull’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. Ritiene che la denuncia e la richiesta di registrazione contengano elementi di prova prima facie sufficienti di dumping, conoscenza o conoscibilità delle pratiche di dumping da parte degli importatori, aumento significativo delle importazioni dopo l’apertura del procedimento e rischio che l’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi venga compromesso.

Durata della registrazione

Le importazioni del prodotto in esame sono sottoposte a registrazione per nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Possibile effetto retroattivo dei dazi

La registrazione è disposta per consentire, se l’inchiesta dovesse concludersi con l’istituzione di dazi antidumping, la loro eventuale riscossione retroattiva sulle importazioni registrate, purché siano rispettate le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione indica che il possibile livello dei dazi futuri, stimato nella denuncia, è compreso tra il 37,8 % e il 41,0 % del valore cif all’importazione.

Partecipazione delle parti interessate

Tutte le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, fornire elementi di prova o chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla pubblicazione del regolamento. Le audizioni sono subordinate a richiesta scritta e alla dimostrazione di motivi specifici per essere sentiti.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganale

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