Regolamento (UE) 2017/1236
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1236 della Commissione, del 7 luglio 2017, recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti per il 2017 in attuazione della disciplina finanziaria prevista dal regolamento (UE) n. 1306/2013. La misura serve a contribuire alla costituzione della riserva per le crisi nel settore agricolo e a garantire il rispetto dei massimali di bilancio. Il tasso è determinato nella misura dell’1,388149% per i pagamenti superiori a 2.000 EUR riferiti a domande presentate nel 2017, con esclusione della Croazia.
Fissazione per l’anno civile 2017 del tasso di adattamento dei pagamenti diretti agricoli, ai fini della disciplina finanziaria della PAC.
Ambito di applicazione
Si applica ai pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, limitatamente alle domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2017. La riduzione opera solo sugli importi dei pagamenti diretti superiori a 2.000 EUR da versare agli agricoltori; non si applica in Croazia. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti per il 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1236 della Commissione fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti per l’anno civile 2017 nell’ambito della disciplina finanziaria della politica agricola comune. La misura si inserisce nel meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013 per contribuire alla riserva per le crisi nel settore agricolo e per assicurare il rispetto dei massimali di bilancio dell’Unione.
Contesto normativo e funzione della misura
Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013, deve essere costituita una riserva destinata a fornire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che incidano sulla produzione o sulla distribuzione dei prodotti agricoli. Tale riserva è finanziata mediante l’applicazione, all’inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti tramite il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all’articolo 26 del medesimo regolamento.
Il considerando richiama inoltre l’esigenza di rispettare i massimali annuali fissati dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 per la spesa relativa al mercato e ai pagamenti diretti. Per il bilancio 2018, l’importo della riserva per le crisi nel settore agricolo è indicato in 459,5 milioni di EUR a prezzi correnti, importo che richiede l’applicazione della disciplina finanziaria sui pagamenti diretti relativi al 2017.
Determinazione del tasso e rapporto con la procedura di bilancio
La Commissione aveva già adottato, il 30 marzo 2017, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per la fissazione del tasso di adattamento. Poiché il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno stabilito il tasso entro il 30 giugno 2017, la Commissione è intervenuta con un atto di esecuzione, come previsto dall’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, informandone immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.
Il regolamento ricorda anche che il tasso può essere modificato dalla Commissione entro il 1º dicembre 2017 sulla base di nuovi elementi disponibili, nell’ambito della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2018.
Ambito di applicazione della riduzione
La riduzione si applica ai pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, ma solo per gli importi superiori a 2.000 EUR da versare agli agricoltori per domande di aiuto riferite all’anno civile 2017.
Il regolamento chiarisce che il momento del pagamento materiale non è decisivo: il tasso si applica in funzione dell’anno civile a cui si riferisce la domanda di aiuto. Questa precisazione mira a garantire parità di trattamento tra agricoltori, evitando che pagamenti tardivi effettuati in esercizi finanziari successivi sfuggano alla riduzione quando la domanda è stata presentata nell’anno interessato dalla disciplina finanziaria.
Esclusione della Croazia
In applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il tasso di adattamento non si applica ai pagamenti a favore degli agricoltori in Croazia, poiché per tale Stato membro l’applicazione è differita al 1º gennaio 2022 nell’ambito dell’introduzione graduale dei pagamenti diretti.
Dispositivo finale e decorrenza
L’articolo 1 dispone che gli importi dei pagamenti diretti superiori a 2.000 EUR, relativi a domande presentate con riferimento al 2017, siano ridotti di un tasso di adeguamento pari a 1,388149%, con esclusione della Croazia.
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità della disciplina finanziaria
Il regolamento dà attuazione agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013. La riduzione dei pagamenti diretti è utilizzata per alimentare la riserva destinata a sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi e per garantire il rispetto dei massimali annuali di spesa previsti dal quadro finanziario pluriennale.
Determinazione del tasso per il 2017
Per le domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2017, gli importi dei pagamenti diretti superiori a 2.000 EUR sono ridotti di un tasso di adeguamento pari a 1,388149%.
Ambito soggettivo e oggettivo dell’applicazione
La riduzione si applica ai pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013. In linea con l’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, il taglio riguarda solo gli importi superiori a 2.000 EUR versati agli agricoltori per l’anno civile interessato.
Esclusione della Croazia
La riduzione non si applica in Croazia, in coerenza con il regime di introduzione graduale dei pagamenti diretti previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che per tale Stato membro rinvia l’applicazione del tasso di adattamento al 1º gennaio 2022.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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