Cassazione Civile, Ordinanza n. 29356/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria ha contestato la decadenza da agevolazioni tributarie fruite in occasione dell’acquisto di un terreno agricolo, ritenendo che il bene fosse già locato al momento della compravendita e che, quindi, non ricorressero i presupposti per mantenere il beneficio. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la CTR ha respinto la riassunzione in appello e ha confermato l’avviso, osservando che la dedotta qualità di imprenditori agricoli professionali era questione nuova, mai introdotta nei gradi precedenti. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno lamentato nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 63 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse motivato in modo apodittico e non avesse esaminato la loro qualità di IAP; con il secondo hanno dedotto violazione dell’art. 1, commi 1 e 4, d.lgs. 99/2004, assumendo che l’agevolazione fosse quella prevista per gli imprenditori agricoli professionali e non quella della piccola proprietà contadina riservata ai coltivatori diretti. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR non aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice di rinvio si era pronunciato sulla domanda nei limiti del thema decidendum delineato dal precedente giudizio di legittimità, prendendo atto della novità della deduzione relativa alla qualifica di IAP. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva deciso sul rilievo che la questione della qualifica di imprenditore agricolo professionale era nuova e dunque non esaminabile in sede di rinvio. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro dedotto per la censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
La Corte ribadisce che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce un bene non richiesto, introduce una causa petendi nuova o rileva d'ufficio un'eccezione in senso stretto.
art. 63 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura relativa al giudizio di rinvio nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per la censura di violazione di legge in tema di agevolazioni agricole.
art. 1, commi 1 e 4, d.lgs. n. 99/2004
È la norma invocata dai ricorrenti per sostenere l’applicabilità del regime agevolativo agli imprenditori agricoli professionali.
legge 6 agosto 1954, n. 604
È richiamata come disciplina delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, oggetto del recupero tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di porre a carico della parte soccombente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È la norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro segnato dalla cassazione e non può esaminare per la prima volta questioni nuove, se non nei limiti consentiti dal devolutum residuo.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo quando la decisione altera petitum o causa petendi, attribuendo un bene diverso da quello domandato o introducendo d’ufficio un nuovo titolo di decisione; non basta una motivazione sintetica o non condivisa.
- In sede di legittimità, il motivo è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una questione che il giudice a quo ha ritenuto non esaminabile per novità.
- Le questioni di fatto o di qualificazione soggettiva non dedotte nei precedenti gradi non possono essere introdotte per la prima volta in rinvio per sovvertire l’esito sul beneficio fiscale contestato.
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