Cassazione Penale, Sentenza n. 19216/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza che aveva dichiarato non doversi procedere per remissione di querela in relazione al reato di minaccia aggravata (art. 612, comma 2 in relazione all'art. 339 c.p.), sostenendo che la fattispecie era procedibile d'ufficio perché la minaccia era stata commessa con un'arma (un'accetta). Ha rilevato che la riforma operata con il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 non ha trasformato in querela di parte la minaccia aggravata prevista dall'art. 339 c.p., per cui la remissione di querela non poteva estinguere il procedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato relativo al capo B) (minaccia aggravata procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 339 c.p.) e alla posizione di Sciumbata Riccardo Antonio, disponendo il rinvio degli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. In pratica la remissione di querela non ha avuto effetti estintivi rispetto al reato procedibile d'ufficio e il processo dovrà proseguire.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Il testo attuale, anche dopo le modifiche del d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36, contempla che la minaccia è procedibile d'ufficio quando ricorrono le modalità di cui all'art. 339 c.p.; dunque la circostanza della minaccia commessa con arma rientra tra quelle che rendono il reato procedibile d'ufficio.
art. 339 cod. pen.
Indica le modalità aggravate della minaccia (fra le quali l'uso di armi) che determinano la procedibilità d'ufficio; la Corte ha interpretato che la contestazione riportante l'uso di un'accetta integra questa ipotesi.
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (art. 1, comma 1, lett. a) e b))
La modifica normativa richiamata ha reso procedibile a querela la 'minaccia grave' in alcuni casi, ma non ha esteso tale regime alle ipotesi aggravate di cui all'art. 339 c.p.; quindi non impedisce la procedibilità d'ufficio quando è usata un'arma.
art. 23, comma 8, legge n. 137 del 2020
Richiamata nel procedimento per segnalare il mancato rispetto del termine per la trasmissione di conclusioni scritte da parte dell'avvocato del ricorrente alla Corte, con evidenza di un'irregolarità procedurale formale (ma non decisiva ai fini della statuizione di cassazione qui adottata).
Massime di principio
- Quando la minaccia è commessa nelle modalità indicate dall'art. 339 c.p. (es. con l'uso di armi), il reato è procedibile d'ufficio: la remissione di querela del persona offesa non estingue il procedimento.
- Le modifiche normative che rendono alcune fattispecie di minaccia procedibili a querela non devono essere interpretate come estensive alle ipotesi aggravate previste dall'art. 339 c.p., salvo espressa disposizione normativa.
- In presenza di un capo di imputazione che indica l'uso di un'arma, gli uffici giudiziari devono valutare la procedibilità d'ufficio prima di dichiarare l'estinzione per remissione di querela.
- La Corte di Cassazione può annullare la sentenza che erroneamente ha ritenuto estinto un procedimento per remissione di querela quando il reato è invece procedibile d'ufficio, rimettendo gli atti al giudice di merito per il prosieguo.
- È importante il rispetto dei termini processuali per la trasmissione di atti e conclusioni: irregolarità formali (es. deposito tardivo di conclusioni) possono essere annotate ma non necessariamente incidono sull'esito sostanziale se il vizio è di altra natura (sostanziale) quale la errata qualificazione della procedibilità.
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