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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35403/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello nel rito di rinvio lamentando: (i) violazione dell'art. 649 c.p.p., perché la Corte d'appello in sede di rinvio avrebbe giudicato fatti estranei all'oggetto del rinvio (limitato al delitto associativo); (ii) mancata o insufficiente motivazione e travisamento del fatto in relazione all'indicazione errata della data di alcuni episodi di spaccio (la Corte d'appello aveva indicato il 12 luglio 2008 mentre, secondo i ricorrenti e precedenti pronunce, gli episodi erano del 28 luglio 2008), con conseguente rischio di duplicazione di giudizio su fatti già definiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati previsti dall'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, in quanto quegli episodi di spaccio risultavano già oggetto di separati giudizi definitivi o di decisioni non più impugnate. La Corte ha inoltre censurato l'errata estensione del giudizio di rinvio da parte della Corte d'appello, che aveva ritenuto residuassero episodi di spaccio da ri-giudicare e aveva altresì riportato una data errata (12 luglio 2008) non conforme a precedenti pronunce. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale contestata: la Corte ha ritenuto che i fatti ascritti ai ricorrenti ai sensi dell'art. 73 erano già stati oggetto di separati giudizi, quindi non potevano essere nuovamente riconsiderati nel procedimento in esame.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 74, comma 2

    Richiamato nella rubrica dei capi contestati; usato per descrivere le imputazioni originarie (reati connessi al traffico di stupefacenti).

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato a corredo delle imputazioni (concorso in reato); la pronuncia ha riguardato principalmente la questione processuale della ri-giudicabilità dei fatti, non una specifica interpretazione sostanziale dell'art.110.

  • Codice di procedura penale, art. 521

    Richiamato per la precedente dichiarazione di nullità (la Corte d'appello aveva in altra occasione dichiarato nullità della sentenza di primo grado per violazione di questo articolo); indicazione che la motivazione e la regolarità della decisione di primo grado erano state già oggetto di censura.

  • Codice di procedura penale, art. 649

    L'art. 649 disciplina i limiti del giudizio in sede di rinvio: la Cassazione ha richiamato tale principio per affermare che la Corte d'appello, in sede di rinvio, non poteva estendere il giudizio a fatti già definiti o che non rientravano nell'oggetto del rinvio.

Massime di principio

  • In sede di rinvio dalla Cassazione la Corte d'appello deve limitarsi all'oggetto indicato dalla sentenza di annullamento: non può decidere su fatti o capi già definitivamente giudicati (rispetto del principio di non bis in idem e della cosa giudicata).
  • Se risultano precedenti decisioni definitive o non impugnate su singoli episodi, quegli episodi non possono formare oggetto di nuova condanna; la corretta verifica delle date e degli oggetti dei singoli capi è essenziale per evitare duplicazioni di giudizio.
  • L'errore nella determinazione della data di un episodio può comportare la nullità della decisione se tale errore determina che la Corte abbia ri-giudicato fatti già definiti: la motivazione deve chiarire perché si ritiene che si tratti di fatto nuovo e non di episodio già giudicato.
  • La parte pubblica (Procura) deve esercitare l'azione di impugnazione se intende che determinate questioni sopravvivano al giudicato: l'assenza di impugnazione di una statuizione di primo grado rende quella statuizione definitiva rispetto alle parti.
  • La Cassazione può annullare senza rinvio quando il giudice di merito ha pronunciato su fatti che risultano già oggetto di giudizi definitivi; l'annullamento senza rinvio è la conseguenza quando non vi è necessità (o possibilità) di nuovo esame sul merito per quei fatti.

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