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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23533/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello per il reato di furto in abitazione, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: l'asserita omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione. Secondo il ricorrente, la notifica eseguita via PEC al difensore in proprio e non anche quale domiciliatario non avrebbe assolto l'obbligo di dare avviso personale all'imputato. La Corte ha però rilevato che la notifica era stata eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato in Napoli, con consegna al portiere e successivo avviso, e che il ricorrente non aveva neppure dedotto la mancata effettiva ricezione dell'avviso; inoltre, la notificazione appariva comunque idonea a determinare la conoscenza dell'atto. Ne è conseguito che non si era in presenza di una vera omessa notifica, sicché l'eventuale vizio andava eccepito tempestivamente.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice del reato per il quale l'imputato era stato condannato e la cui sentenza di conferma in appello è stata impugnata

  • decreto di fissazione dell'udienza di trattazione

    l'omessa notifica dell'atto processuale è stata esclusa in fatto perché la notifica era stata eseguita presso il domicilio eletto dell'imputato con modalità ritenute idonee alla conoscenza dell'atto

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Non sussiste omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza quando l'atto risulti comunque notificato presso il domicilio eletto dall'imputato con modalità idonee a determinare la sua effettiva conoscenza.
  • Chi deduce un vizio di notificazione deve allegare specificamente anche la mancata effettiva ricezione dell'avviso, non potendo limitarsi a contestazioni meramente formali sulla modalità di trasmissione.
  • Se la notificazione è stata eseguita e non si è in presenza di una reale omissione, l'eventuale irregolarità deve essere tempestivamente eccepita; in mancanza, la doglianza è destinata a essere dichiarata inammissibile.
  • La manifestata infondatezza del motivo di ricorso integra causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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