Cassazione Penale, Sentenza n. 3623/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 14/04/2021 del Tribunale di Sorveglianza di Torino che aveva rigettato le richieste di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà) e aveva dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare rispetto alla residua pena di 2 anni, 10 mesi e 27 giorni. Il ricorrente deduce violazione di norme processuali (art. 666 comma 3 c.p.p.) per presunta omissione nel non concedere il rinvio dell'udienza richiesto il 12/04/2021, lamenta vizio di motivazione per la mancata acquisizione della relazione dell'UEPE e sostiene di star regolarizzando la propria posizione lavorativa.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato e condanna il ricorrente alle spese processuali. La decisione del Tribunale di sorveglianza è stata ritenuta adeguatamente motivata: dalle documentazioni (relazione del SER.D., informative delle Forze dell'ordine e profilo dei reati) emergono problemi di tossicodipendenza e ludopatia, una posizione sociale fragile e l'assenza di riferimenti stabili e di un percorso concreto di sostegno. Inoltre la pena residua superava il limite consentito per la detenzione domiciliare. Quanto alla richiesta di rinvio, il giudice non era obbligato a differire la decisione se gli elementi già prodotti risultavano sufficienti per escludere l'idoneità delle misure alternative; resta comunque la possibilità di riproporre una nuova istanza con elementi nuovi.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), artt. 47 e 48
Le norme disciplinano le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà); il Tribunale ha ritenuto che i requisiti soggettivi e di rischio non fossero soddisfatti alla luce della documentazione prodotta.
Art. 47-ter Ordinamento Penitenziario
Regola la detenzione domiciliare: la Corte ha rilevato che la pena residua superava il limite temporale previsto per l'applicabilità di tale misura, rendendola inammissibile.
Art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale relativa alla richiesta di rinvio/udienza: la Corte ha ritenuto che la mancata concessione del rinvio non configuri nullità quando gli elementi documentali disponibili siano già sufficienti per decidere.
Art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Il giudice delle misure alternative non è obbligato a differire la decisione se la documentazione già acquisita appare sufficiente per valutare l'idoneità della misura richiesta.
- Problematiche quali tossicodipendenza, ludopatia e precarietà dei legami familiari o sociali rappresentano elementi ostativi rilevanti ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione.
- La detenzione domiciliare è inammissibile quando la pena residua supera i limiti temporali previsti dalla normativa (art. 47-ter Ord. pen.).
- La semplice richiesta di acquisizione di una relazione (es. UEPE) non determina automaticamente l'obbligo di rinvio: serve che l'ulteriore acquisizione possa ragionevolmente incidere sulla decisione.
- La regolarizzazione lavorativa o il sostegno economico familiare possono essere valutati positivamente, ma risultano insufficienti se non accompagnati da un concreto percorso di recupero e stabilizzazione (es. cure per tossicodipendenza).
- È sempre possibile riproporre una nuova istanza per misure alternative qualora emergano nuovi elementi significativi e documentati rispetto a quelli già valutati.
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