Sentenza n. 134/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 56 del 05.02.2025, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 56 del 5 febbraio 2025, relativa al riconoscimento del bonus carta docente per l'anno scolastico 2018/2019
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero a corrisponderle il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, per l'aggiornamento e la formazione relativamente all'anno scolastico 2018/2019, oltre alle spese legali. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva, era decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, ed era stato documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante ciò, il beneficio non risultava ancora corrisposto. La ricorrente ha quindi chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni al Ministero e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto, richiamando la necessità di una nuova richiesta mediante la procedura amministrativa telematica e gli avvisi pubblicati sui siti istituzionali. Il TAR ha ritenuto tali argomenti non idonei a giustificare l'inottemperanza, rilevando che non emergeva dagli atti il pagamento integrale delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di pagare, entro sessanta giorni, tutte le somme spettanti in forza della sentenza civile, comprese quelle eventualmente ancora dovute per il beneficio della carta docente. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, incaricandolo, su richiesta della ricorrente e in caso di inutile decorso del termine, di provvedere in sostituzione del Ministero al rilascio della carta docente, all'accredito delle somme e all'adozione di ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario eventualmente operante è stato riconosciuto un compenso di 500 euro, a carico del Ministero inottemperante. Il giudice ha escluso che il creditore fosse tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa e ad attendere senza certezza sui tempi di definizione prima di promuovere l'esecuzione del giudicato: una simile pretesa eccederebbe i doveri di correttezza e buona fede. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite per 500 euro, oltre oneri e accessori, e la sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico c.d. bonus "carta del docente", pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile.
art. 112 c.p.a.
venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza
Consente di agire per l'ottemperanza al giudicato e di ottenere l'adozione degli adempimenti necessari all'esecuzione della pronuncia.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR assegna il termine per l'esecuzione e nomina il commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle decisioni esecutive di condanna è stato considerato dalla ricorrente quale presupposto per promuovere l'azione esecutiva.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di giudizio, determinate in misura forfettaria e tendenzialmente minima in ragione della semplicità e serialità della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile di condanna dell'amministrazione al pagamento di una prestazione dovuta, l'amministrazione non può subordinare l'adempimento alla presentazione di una nuova domanda amministrativa o all'utilizzo di una procedura telematica non prevista dal giudicato, quando ciò imponga al creditore un'attesa ulteriore e priva di tempi certi.
- I doveri di leale collaborazione, correttezza e buona fede gravanti sul creditore non possono essere interpretati in modo da impedire o differire irragionevolmente l'esecuzione di un giudicato favorevole; non è esigibile un comportamento collaborativo che ecceda tali limiti.
- In presenza di una persistente mancata esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, subordinando l'intervento sostitutivo all'inutile decorso del termine e alla richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare, in sostituzione dell'amministrazione inottemperante, tutti gli atti amministrativi e contabili necessari per dare integrale esecuzione al giudicato, compreso il rilascio del beneficio riconosciuto e il pagamento delle somme dovute.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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