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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21110/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Costa era stato ritenuto colpevole dei reati di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) e calunnia (art. 368 cod. pen.) per aver inviato, dalla casa circondariale, una lettera manoscritta al dott. Antonio De Bernardo, Sostituto Procuratore presso la DDA di Reggio Calabria. Nella missiva Costa lamentava il ritardo nella trasmissione di intercettazioni rilevanti nel processo per l'omicidio di Congiusta Gianluca e conteneva espressioni intimidatorie e accusatorie ("Ora ci rivediamo nel procedimento 2401/2007... C'è il tuo interessamento?"; "complimenti per essere riuscito a condannare un innocente... ti rivedremo nel processo 2401/07; mi raccomando fai un altro scempio"). In primo e secondo grado era stata ritenuta anche l'aggravante di metodo mafioso (art. 7 L. 203/1991). In cassazione il ricorrente deduceva, tra l'altro, l'insussistenza della idoneità della minaccia, l'assenza dell'elemento soggettivo della calunnia e la carenza degli elementi per ravvisare il metodo mafioso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono. La Corte ha ritenuto che la lettera, pur contenendo espressioni ostili e critiche, non aveva l'idoneità concreta a coartare la libertà di azione del pubblico ministero né conteneva una minaccia sufficientemente specifica per integrare il reato di minaccia. Quanto alla calunnia, la Corte ha rilevato l'assenza dell'elemento soggettivo della volontà di attribuire falsamente un reato e la mancanza della potenzialità del messaggio di indurre l'autorità a instaurare un'indagine penale. Anche l'aggravante per metodo mafioso non è stata ritenuta integrata. Per questi motivi la condanna è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. pen.

    La norma punisce la minaccia a pubblico ufficiale. La Corte ha ricordato che è sufficiente anche una minaccia indiretta purché idonea a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale; nel caso concreto però è mancata la prova della idoneità della missiva a costringere il magistrato a comportamenti contrari ai suoi doveri.

  • art. 368 cod. pen.

    La norma punisce la calunnia. La Corte ha ritenuto che la fattispecie richiede l'attribuzione di un fatto determinato come reato con la consapevolezza della falsità e la volontà di ingenerare un procedimento; qui mancava l'elemento soggettivo e la comunicazione non aveva la potenzialità di avviare un'indagine.

  • art. 7 L. 203/1991

    Prevede l'aggravante per il metodo mafioso. La Corte ha considerato che l'asserito comportamento non evocava in modo oggettivo il metodo mafioso né la particolare coartazione psicologica tipica di appartenenti a sodalizi, per cui l'aggravante non è stata ritenuta integrata.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contenuto della lettera come riferimento processuale (termine di discussione del ricorso ai sensi dell'art. 309). La Corte ha considerato il contesto procedurale reale (ritardo e attesa di decisione cautelare) nel valutare la portata delle espressioni del ricorrente e la loro non idoneità a costituire minaccia o calunnia.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di minaccia a pubblico ufficiale è sufficiente anche una minaccia indiretta, ma occorre che la comunicazione sia idonea a coartare concretamente la libertà di azione del pubblico ufficiale; espressioni generiche di ostilità o critiche sul modo di procedere non bastano.
  • La calunnia richiede la volontà di attribuire falsamente a qualcuno un reato e la capacità materiale della notizia di mettere in moto l'azione penale; semplici lamentele o accuse generiche, prive di concretezza o della consapevolezza della falsità, non integrano il reato.
  • L'aggravante per metodo mafioso presuppone elementi oggettivi che evocano il linguaggio, la modalità o la funzione intimidatoria tipici della criminalità organizzata; la mera appartenenza soggettiva o riferimenti vaghi non sono sufficienti senza una concreta efficacia intimidatoria.
  • Il contesto fattuale (es. ritardi effettivi, precedenti vicende processuali) è rilevante nella valutazione dell'idoneità della condotta intimidatoria e dell'esistenza dell'elemento psicologico; comportamenti criticabili ma spiegabili alla luce di fatti obiettivi possono escludere rilevanza penale.
  • In dubio sulla presenza degli elementi oggettivi o soggettivi del reato, la valutazione deve essere rigorosa: l'assenza di prove circa la capacità del messaggio di avviare un procedimento o della conoscenza della falsità da parte dell'autore conduce all'esclusione della responsabilità penale.

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