Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/02/2017 n. 316 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRPEF - Ritenuta d'imposta - Lavoro di modella - Omessa dichiarazione reddito - Reddito diverso - Escluso - Non configurabilità prestazione di natura artistica - Consegue - Reddito da lavoro autonomo - Soggetto non residente - Tassazione nel Paese di residenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva qualificato i compensi percepiti dalla modella per la partecipazione a sfilate di moda come redditi diversi derivanti da prestazioni artistiche, contestando l'omessa dichiarazione e applicando la relativa ritenuta d'imposta. La ricorrente ha sostenuto che l'attività di modella non costituisce prestazione artistica: le sfilate hanno principalmente finalità promozionale e commerciale degli abiti, mentre l'eventuale elemento spettacolare è soltanto accessorio e funzionale. I compensi dovevano quindi essere qualificati come redditi di lavoro autonomo e, considerata la residenza fiscale in Polonia, tassati nello Stato di residenza secondo le regole applicabili.

La decisione

La qualificazione dell'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta non legittima. La prestazione della modella non è stata assimilata a quella di un artista e i compensi sono stati ricondotti al reddito di lavoro autonomo. Inoltre, essendo la contribuente residente in Polonia, il reddito doveva essere tassato nel Paese di residenza e non in Italia, con conseguente accoglimento della contestazione della contribuente e annullamento della pretesa fiscale italiana.

Norme richiamate

  • Disciplina IRPEF sui redditi diversi e sui redditi di lavoro autonomo

    La natura del reddito deve essere individuata in base alle caratteristiche effettive dell'attività svolta. La partecipazione a sfilate di moda, avente finalità principalmente promozionale e commerciale, non costituisce di per sé una prestazione artistica e i relativi compensi possono rientrare nel lavoro autonomo.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Polonia

    Per un soggetto fiscalmente residente in Polonia, i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo devono essere attribuiti allo Stato competente secondo la convenzione applicabile. Nel caso descritto, il reddito è stato ritenuto tassabile nel Paese di residenza e non in Italia.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un compenso dipende dalla natura concreta della prestazione e dalla sua funzione economica, non soltanto dal settore o dal titolo dell'attività.
  • Una prestazione svolta durante uno spettacolo non è automaticamente una prestazione artistica: occorre verificare se l'attività abbia finalità creativa o interpretativa propria oppure una funzione prevalentemente commerciale, promozionale o strumentale.
  • Per i soggetti non residenti è necessario verificare la disciplina interna e le convenzioni contro le doppie imposizioni prima di applicare una ritenuta o assoggettare il reddito a imposizione in Italia.
  • La residenza fiscale, il luogo di svolgimento dell'attività e l'eventuale presenza di una base fissa o stabile organizzazione possono incidere sulla potestà impositiva e devono essere esaminati congiuntamente.
  • La decisione riguarda una specifica qualificazione dei compensi e non esclude automaticamente la tassazione italiana in ogni caso di attività svolta da non residenti: occorre sempre verificare il contratto, la natura effettiva della prestazione e la convenzione applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.