Sentenza del 02/02/2017 n. 316 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Ritenuta d'imposta - Lavoro di modella - Omessa dichiarazione reddito - Reddito diverso - Escluso - Non configurabilità prestazione di natura artistica - Consegue - Reddito da lavoro autonomo - Soggetto non residente - Tassazione nel Paese di residenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva qualificato i compensi percepiti dalla modella per la partecipazione a sfilate di moda come redditi diversi derivanti da prestazioni artistiche, contestando l'omessa dichiarazione e applicando la relativa ritenuta d'imposta. La ricorrente ha sostenuto che l'attività di modella non costituisce prestazione artistica: le sfilate hanno principalmente finalità promozionale e commerciale degli abiti, mentre l'eventuale elemento spettacolare è soltanto accessorio e funzionale. I compensi dovevano quindi essere qualificati come redditi di lavoro autonomo e, considerata la residenza fiscale in Polonia, tassati nello Stato di residenza secondo le regole applicabili.
La decisione
La qualificazione dell'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta non legittima. La prestazione della modella non è stata assimilata a quella di un artista e i compensi sono stati ricondotti al reddito di lavoro autonomo. Inoltre, essendo la contribuente residente in Polonia, il reddito doveva essere tassato nel Paese di residenza e non in Italia, con conseguente accoglimento della contestazione della contribuente e annullamento della pretesa fiscale italiana.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF sui redditi diversi e sui redditi di lavoro autonomo
La natura del reddito deve essere individuata in base alle caratteristiche effettive dell'attività svolta. La partecipazione a sfilate di moda, avente finalità principalmente promozionale e commerciale, non costituisce di per sé una prestazione artistica e i relativi compensi possono rientrare nel lavoro autonomo.
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Polonia
Per un soggetto fiscalmente residente in Polonia, i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo devono essere attribuiti allo Stato competente secondo la convenzione applicabile. Nel caso descritto, il reddito è stato ritenuto tassabile nel Paese di residenza e non in Italia.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di un compenso dipende dalla natura concreta della prestazione e dalla sua funzione economica, non soltanto dal settore o dal titolo dell'attività.
- Una prestazione svolta durante uno spettacolo non è automaticamente una prestazione artistica: occorre verificare se l'attività abbia finalità creativa o interpretativa propria oppure una funzione prevalentemente commerciale, promozionale o strumentale.
- Per i soggetti non residenti è necessario verificare la disciplina interna e le convenzioni contro le doppie imposizioni prima di applicare una ritenuta o assoggettare il reddito a imposizione in Italia.
- La residenza fiscale, il luogo di svolgimento dell'attività e l'eventuale presenza di una base fissa o stabile organizzazione possono incidere sulla potestà impositiva e devono essere esaminati congiuntamente.
- La decisione riguarda una specifica qualificazione dei compensi e non esclude automaticamente la tassazione italiana in ogni caso di attività svolta da non residenti: occorre sempre verificare il contratto, la natura effettiva della prestazione e la convenzione applicabile.
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