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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1499/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per vari reati (artt. 110, 610; 582, 585; Bonafede altresì art. 612 c.p.). Bonafede denuncia travisamento delle prove e manifesta illogicità ai sensi dell'art. 192 c.p.p., censurando l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi e contestando il concorso nel reato di lesioni sostenendo che il pugno fu estemporaneo e imprevedibile. D'Aguanno sostiene invece di aver avuto un ruolo marginale, configurando al più una connivenza non punibile e chiede, in via subordinata, rimessione in termini per fruire dei riti alternativi (art. 442, comma 2-bis c.p.p.) o, in caso di conferma, l'applicazione delle nuove sanzioni sostitutive (Riforma Cartabia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse compiuto un esame logico e adeguato dell'attendibilità della persona offesa e dei testi, non sussistendo un travisamento delle prove tale da consentire sindacato in sede di legittimità. Quanto al concorso in lesioni, la Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito: esisteva un contesto unitario (inseguimento, sbarramento della strada, minacce, presenza visibile di arma e coltello) dal quale la consumazione delle lesioni mediante tirapugni risultava prevedibile e conseguenza probabile; per i partecipanti diversi dall'autore materiale è stato ravvisato il dolo eventuale o l'accettazione del rischio, mentre la tesi della mera connivenza è stata esclusa perché non emersa una condotta meramente passiva. La richiesta di rimessione in termini per accedere al rito premiale di cui all'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. è stata rigettata: tale beneficio è riservato a chi non propone impugnazione contro la sentenza di primo grado; inoltre la Corte ha chiarito i criteri di applicazione transitoria del d.lgs. n. 150/2022 (art. 95) e il regime delle pene sostitutive, precisando che, se la sentenza d'appello era stata pronunciata prima del 30/12/2022, il procedimento era considerato pendente in Cassazione alla data di entrata in vigore della novella e le istanze per pene sostitutive devono essere rivolte al giudice dell'esecuzione dopo l'irrevocabilità. Per equivalenza: i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In primo grado i provvedimenti avevano inflitto a Bonafede 7 mesi di reclusione e a D'Aguanno 6 mesi di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Principio generale sul concorso di persone nel reato: utilizzato per inquadrare la partecipazione di più soggetti nell'evento criminoso; la Corte ha ritenuto applicabile il concorso anche in assenza di accordo formale quando sussiste dolo eventuale o accettazione del rischio.

  • art. 610 c.p.

    Riferimento al reato contestato (minacce/violenza agg.) come parte della vicenda; la condanna è stata confermata in relazione al contesto minaccioso descritto.

  • art. 582 c.p.

    Norma sulle lesioni personali: la Corte ha ritenuto che le lesioni siano derivate da un contesto prevedibile e riconducibile alla condotta collettiva, giustificando la responsabilità anche dei non autori materiali.

  • art. 585 c.p.

    Aggravante o circostanze connesse alle lesioni: evocata nella contestazione dei reati per inquadrare le fattispecie applicate ai ricorrenti.

  • art. 612 c.p.

    Reato di percosse o minacce specifiche contestato a Bonafede (capo B); confermata la responsabilità del singolo per il comportamento posto in essere.

  • art. 192 c.p.p.

    Regole sulla valutazione della prova e sul valore probatorio delle dichiarazioni: la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e ha ritenuto che l'applicazione dei criteri di attendibilità sia stata adeguatamente motivata dalla Corte d'appello.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Censura sulla motivazione (vizio di motivazione) in sede di ricorso per cassazione: la Corte ha rilevato che le doglianze attinenti alla rivalutazione delle prove si risolvono in mera richiesta di diversa lettura e sono inammissibili se non indicano vizi logici manifesti.

  • art. 442, comma 2-bis c.p.p.

    «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione»

    La norma premiale premia la scelta di non impugnare la sentenza di primo grado; non è applicabile a chi ha impugnato in appello, e la Corte ha negato la rimessione in termini richiesta per accedere tardivamente al beneficio.

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022

    Disciplina transitoria sulle sanzioni sostitutive: la Corte ha richiamato i criteri di applicazione (possibile intervento del giudice dell'esecuzione per procedimenti pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore) e ha chiarito i limiti temporali e di pendenza per poter ottenere la sostituzione delle pene.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Riferimento alla procedura nel giudizio di merito per la valutazione di istanze di sostituzione della pena, distinta dalla competenza del giudice dell'esecuzione in sede di Cassazione; sottolinea la differenza procedurale fra gradi di giudizio.

  • art. 666 c.p.p.

    Competenza del giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene sostitutive dopo l'irrevocabilità della sentenza; la Corte ha indicato che le istanze devono essere presentate a quel giudice nei termini previsti.

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sui fatti è limitato: non può rivedere la valutazione di attendibilità dei testi se la motivazione del giudice di merito è logica e priva di contraddizioni manifeste; le critiche che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono reggere da sole la condanna solo se il giudice di merito verifica e motiva adeguatamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto.
  • Per configurare il concorso (art. 110 c.p.) non è sempre richiesto un accordo antecedente: è sufficiente il dolo eventuale o l'accettazione del rischio quando la realizzazione del fatto era prevedibile come possibile conseguenza dell'azione comune.
  • La mera presenza sul luogo non è automaticamente innocua: se non è casuale e contribuisce a stimolare l'autore o a dargli sicurezza, può costituire contributo partecipativo; la connivenza non punibile richiede invece una condotta nettamente passiva e priva di contributo alla realizzazione del reato.
  • I benefici processuali introdotti dalle riforme (es. art. 442, comma 2-bis c.p.p.) sono incompatibili con l'impugnazione: chi impugna perde il diritto al beneficio che premia la non impugnazione; non è possibile ottenere retroattivamente tale vantaggio dopo avere introdotto il grado di impugnazione.
  • Per le norme transitorie (d.lgs. n. 150/2022, art. 95) è cruciale la data di pronuncia del dispositivo e la nozione di pendenza: se il dispositivo d'appello è stato pronunciato prima del 30/12/2022, il procedimento è considerato pendente in Cassazione e il condannato potrà chiedere al giudice dell'esecuzione le pene sostitutive dopo l'irrevocabilità.

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