Sentenza n. 1415/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’ l'istanza di accesso agli atti presentata il 10/9/2025 - a mezzo PEC - dalla legale del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal MAECI e dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di accesso agli atti presentata il 10 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 116 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di accesso trasmessa via PEC il 10 settembre 2025 dalla propria legale all'Ambasciata d'Italia a Islamabad, concernente la precedente richiesta di visto per motivi di lavoro subordinato. L'istanza chiedeva anche di essere informato sullo stato del procedimento. Sono stati dedotti il difetto di motivazione e la violazione del termine procedimentale previsto dalla legge n. 241/1990, essendo inutilmente decorso il termine di trenta giorni senza alcun riscontro. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto di accesso, l'ostensione della documentazione e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta. La difesa erariale ha eccepito in rito la nullità della procura alle liti, eccezione respinta dal Collegio perché la procura risultava munita di apostille.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a., ritenendo evidente l'interesse concreto e attuale del ricorrente a prendere visione della documentazione richiesta, in quanto collegata a una situazione giuridicamente rilevante relativa alla domanda di visto per lavoro subordinato. Ha ordinato all'Ambasciata d'Italia a Islamabad di consentire l'ostensione degli atti richiesti entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza. Il Collegio si è riservato, ove necessario in caso di elusione della pronuncia, di procedere alla nomina di un commissario ad acta. Il MAECI è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il rito è stato utilizzato per ottenere la tutela giurisdizionale avverso il silenzio sull'istanza di accesso e l'ordine di esibizione della documentazione.
legge n. 241/1990
violazione del relativo termine procedimentale ex lege 241/1990
Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine procedimentale senza riscontro dell'istanza di accesso; il giudice ha accolto la domanda ordinando l'ostensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Chi dimostri un interesse concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente rilevante, ha diritto di ottenere l'accesso alla documentazione amministrativa relativa al procedimento che incide su tale situazione.
- Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso, protratto oltre il termine procedimentale senza un riscontro, può essere impugnato ai sensi dell'art. 116 c.p.a.; il giudice può ordinare l'ostensione degli atti richiesti entro un termine determinato.
- In caso di mancata esecuzione o elusione dell'ordine giudiziale di ostensione, il giudice può riservarsi la nomina di un commissario ad acta.
- La procura alle liti non è nulla quando, ove necessario per la sua validità formale, risulta munita di apostille.
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