Cassazione Penale, Ordinanza n. 00439/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando gli effetti della decisione di merito impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di ragioni per escludere tale conseguenza della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto dal reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolemici ex art. 187, comma 8, cod. strada, ma aveva confermato la condanna per la guida in stato di ebbrezza e per la guida senza patente perché revocata. I motivi di ricorso, in sintesi, contestavano: 1) la tenuta logica e la base probatoria della motivazione sull'identificazione del conducente, sostenendo che non vi fosse prova effettiva che alla guida fosse proprio il ricorrente; 2) la conferma della condanna per il rifiuto dell'alcoltest, lamentando l'illogicità della decisione dopo l'assoluzione per il diverso rifiuto di sottoporsi a narcotest; 3) in generale, l'insufficienza e la non logicità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché meramente fattuali e non deducibili in sede di legittimità, osservando inoltre che la motivazione della sentenza di appello, letta insieme a quella di primo grado, era congrua e coerente secondo il criterio delle doppie conformi.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, cod. strada
La norma è richiamata come base del capo di imputazione relativo al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare il tasso alcolemico; la Corte non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a prendere atto che la Corte d'appello ha assolto l'imputato da tale specifico reato.
art. 186 cod. strada
È evocato indirettamente dal riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza; dalla motivazione emerge che la condanna per tale fattispecie è stata confermata in appello.
Corte Cost. n. 186/2000
È richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa lettura del compendio probatorio o in contestazioni meramente fattuali dell'accertamento compiuto dai giudici di merito.
- Quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sul medesimo punto, la motivazione va letta unitamente a quella di primo grado; la coerenza complessiva delle decisioni di merito può fondare il rigetto delle doglianze di legittimità.
- La contestazione sulla identificazione del conducente del veicolo non è scrutinabile in cassazione se il ricorso non denuncia un vizio giuridicamente rilevante ma mira soltanto a sostituire una diversa ricostruzione dei fatti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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