Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5154/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00915/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di accertamento di conformità in sanatoria e ordinanza di demolizione e ripristino di opere edilizie abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria impugnava il diniego comunale dell’istanza di accertamento di conformità relativa alle difformità plano-volumetriche del fabbricato principale, nonché l’ordinanza di demolizione riguardante tutte le opere abusive accertate. In appello deduceva, quanto al diniego, violazione degli artt. 3 e seguenti della l. 241/1990, degli artt. 36 del d.P.R. 380/2001 e 43 e 49 della l.r. 16/2008, dell’art. 19 delle N.T.A. del PRG, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità e irragionevolezza. Sosteneva che il Comune si fosse limitato a un generico richiamo alla disciplina urbanistica, senza considerare che l’intervento avrebbe potuto essere qualificato come ristrutturazione edilizia ammessa dalle N.T.A., né le osservazioni presentate in sede procedimentale, l’impossibilità di demolire le opere senza compromettere la stabilità del fabbricato e la sopravvenuta disciplina del PUC. Invocava inoltre la cosiddetta sanatoria giurisprudenziale, fondata sulla conformità urbanistica sopravvenuta. Quanto all’ordine di demolizione, deduceva violazione degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 46 della l.r. 16/2008, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare già nell’ordinanza l’impossibilità tecnica di demolire le opere senza pregiudicare la staticità dell’edificio e sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR Liguria. Ha preliminarmente precisato che il diniego di sanatoria riguardava soltanto le difformità di cui al punto 3 del verbale di accertamento, mentre l’ordinanza di demolizione aveva un oggetto più ampio, comprendente tutte le opere abusive. Quanto al diniego, ha ritenuto sussistenti due autonome ragioni ostative: la mancata produzione della documentazione integrativa richiesta dal Comune, idonea a determinare il silenzio-rifiuto previsto dalla normativa regionale, e il contrasto sostanziale dell’intervento con l’art. 19 delle N.T.A. del PRG, che vietava nuove edificazioni e ampliamenti nella zona interessata. Gli interventi, consistendo in ampliamenti volumetrici, modifiche plano-volumetriche e mutamento di destinazione d’uso, non potevano essere ricondotti alle limitate eccezioni previste per gli interventi su manufatti condonati. Il provvedimento era quindi adeguatamente motivato, senza necessità di confutare analiticamente ogni osservazione ex art. 10-bis l. 241/1990. Il Collegio ha escluso che la disciplina urbanistica sopravvenuta con il PUC potesse sanare l’abuso, ribadendo il requisito della doppia conformità e l’irrilevanza della cosiddetta sanatoria giurisprudenziale, priva di base normativa. Anche la legittimità dell’ordine demolitorio doveva essere valutata secondo la disciplina vigente al momento della sua adozione. Quanto all’impossibilità tecnica di demolire senza compromettere la stabilità dell’edificio, il Consiglio di Stato ha affermato che la verifica dei presupposti per sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria ex art. 34 del d.P.R. 380/2001 appartiene alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’adozione dell’ordine di demolizione; pertanto, l’omessa valutazione di tale profilo nell’ordinanza non ne determina l’illegittimità. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante per euro 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il permesso di costruire in sanatoria richiede la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda, secondo il requisito della doppia conformità.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria, quando la demolizione della parte abusiva non può avvenire senza pregiudicare la parte eseguita in conformità, è valutata nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione.

  • art. 43 l.r. Liguria 16/2008

    La mancata integrazione documentale richiesta nel procedimento di accertamento di conformità può determinare la formazione del silenzio-rifiuto e costituisce autonoma ragione ostativa al rilascio della sanatoria.

  • art. 49 l.r. Liguria 16/2008

    La conformità dell’intervento ai fini della sanatoria deve essere verificata secondo la disciplina urbanistica ed edilizia applicabile nei momenti rilevanti previsti dalla normativa regionale.

  • art. 19 N.T.A. del PRG del Comune di Vezzano Ligure

    La disposizione, come applicata dal Comune e dal giudice, vieta nuove edificazioni e ampliamenti nella zona interessata, ammettendo soltanto limitati interventi su manufatti condonati e senza mutamento della destinazione d’uso originaria.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione del privato, purché renda percepibili le ragioni della decisione attraverso una motivazione effettiva e coerente.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento espone ragioni sufficienti e comprensibili, anche mediante il richiamo a più autonome ragioni ostative.

  • artt. 33 e 46 l.r. Liguria 16/2008

    Le opere edilizie abusive sono soggette alla misura ripristinatoria secondo la disciplina regionale richiamata nel provvedimento.

Massime di principio

  • L’accertamento di conformità edilizia è subordinato alla doppia conformità dell’intervento, che deve sussistere sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; una disciplina urbanistica sopravvenuta non può attribuire rilievo sanante alla sola conformità successiva.
  • La cosiddetta sanatoria giurisprudenziale, fondata sulla sola conformità dell’opera alla disciplina vigente al momento della domanda, non è applicabile in assenza di una specifica base normativa.
  • Il diniego di sanatoria è adeguatamente motivato quando si fonda su autonome ragioni ostative chiaramente percepibili, quali la mancata produzione della documentazione richiesta e il contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistica vigente; non è necessaria la confutazione analitica di ogni osservazione del privato.
  • La legittimità di un ordine di demolizione deve essere valutata con riferimento alla situazione normativa e fattuale esistente al momento della sua adozione; le modifiche urbanistiche successive non incidono sulla validità dell’ordine repressivo.
  • La verifica dell’impossibilità tecnica di eseguire la demolizione senza pregiudicare la parte conforme e l’eventuale sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria ex art. 34 del d.P.R. 380/2001 appartengono alla fase esecutiva, autonoma e successiva rispetto all’adozione dell’ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPiani regolatori e variantiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.