Sentenza del 09/11/2017 n. 1283 - Comm. Trib. Prov. Torino
Illeciti amministrativi - Sanzioni - Diversi criteri di identificazione dei fabbricati di lusso - "Jus superviens" - Applicazione del "favor rei" - Compete
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione delle sanzioni per l'ottenimento dei benefici "prima casa" in relazione a un atto di compravendita stipulato prima del 1° gennaio 2014. Prima di tale data, l'agevolazione era esclusa per gli immobili con caratteristiche di lusso individuate dal D.M. 2 agosto 1969. Dal 1° gennaio 2014, invece, l'esclusione opera soltanto per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Poiché l'accertamento era stato adottato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina e l'immobile, secondo i nuovi criteri, non sarebbe stato qualificato come di lusso, si è posto il problema dell'applicazione retroattiva del principio del "favor rei" alle sanzioni.
La decisione
La sentenza ha ritenuto applicabile, con riferimento alle sanzioni, il principio del "favor rei" previsto dall'art. 3 del d.lgs. 472/1997. Lo "ius superveniens" aveva modificato i criteri di identificazione degli immobili di lusso, facendo venir meno la rilevanza sanzionatoria di una condotta che, secondo la disciplina successiva, non costituiva più violazione tributaria. Pertanto, le sanzioni non potevano essere applicate, pur restando distinta la questione dell'eventuale recupero dell'imposta o della decadenza dall'agevolazione.
Norme richiamate
Art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
La norma esprime il principio del favor rei in materia tributaria: quando una disciplina successiva elimina la rilevanza sanzionatoria della condotta o prevede un trattamento più favorevole, essa deve essere applicata anche alle violazioni commesse sotto la disciplina precedente, purché la sanzione non sia divenuta definitiva.
D.M. 2 agosto 1969
Prima del 1° gennaio 2014 individuava le caratteristiche degli immobili di lusso rilevanti ai fini dell'esclusione dai benefici fiscali per l'acquisto della prima casa.
Disciplina dei benefici "prima casa" vigente dal 1° gennaio 2014
Ha sostituito il criterio basato sulle caratteristiche edilizie dell'immobile con quello fondato sulla categoria catastale, escludendo dall'agevolazione gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Massime di principio
- Quando una norma successiva modifica i presupposti della violazione tributaria e rende lecita o non più sanzionabile una condotta precedentemente punita, il principio del favor rei può impedire l'applicazione delle sanzioni non ancora definitive.
- La modifica normativa favorevole deve essere distinta dagli effetti sostanziali dell'agevolazione: l'eliminazione della sanzione non implica necessariamente che il contribuente conservi il beneficio fiscale o che non debba versare la maggiore imposta.
- Per valutare l'applicabilità del favor rei occorre verificare la data della condotta, la data dell'accertamento, il contenuto della disciplina sopravvenuta e se la sanzione sia già divenuta definitiva.
- Nel caso di agevolazioni collegate alla qualificazione catastale o urbanistica dell'immobile, i criteri introdotti dalla disciplina successiva possono incidere sulle sanzioni relative a fatti anteriori, se risultano concretamente più favorevoli al contribuente.
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