Cassazione Penale, Sentenza n. 36880/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: (1) violazione dell'art. 216 L.F. e illogicità della motivazione per avere la Corte di merito fondato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale su un unico elemento indiziario (la omessa o irregolare tenuta dei libri contabili) senza prova del dolo specifico e della responsabilità dell'imputato nell'occultamento; (2) in subordine, richiesta di riqualificazione del fatto in bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 L.F. per carenza di elementi sul dolo; (3) revoca della pena accessoria di inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale in conseguenza della riforma della qualificazione del reato; (4) eccezione di prescrizione, sostenendo decorso del termine dal fallimento dichiarato il 15/02/2011.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio (Corte di Appello di Salerno) avesse correttamente esaminato il devolutum e valutato sinotticamente tutti gli elementi probatori e indiziali, non limitandosi alla sola omissione dei libri contabili. Sono stati ritenuti rilevanti altri elementi indiziari idonei a dimostrare il dolo specifico: mutamento della denominazione sociale, spostamento della sede legale, cessione del capitale sociale a prezzo irrisorio nonostante il valore effettivo, operazioni societarie anomale e trattative con soggetti terzi rispetto al cessionario formale. Per tali ragioni il primo motivo è stato ritenuto inammissibile; il secondo e il terzo, strettamente collegati, sono anch'essi inammissibili; il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo stato correttamente calcolato il termine di prescrizione tenendo conto delle sospensioni intervenute e fissata la scadenza al 9/10/2025. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 L.F. (bancarotta fraudolenta)
La norma è stata interpretata nel senso che, nella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per omissione della contabilità, il dolo specifico può desumersi dalla valutazione complessiva degli elementi di fatto e degli indizi che mostrano la finalizzazione dell'omissione all'occultamento delle vicende gestionali e al pregiudizio dei creditori; non è necessario limitarsi alla sola mancanza dei libri.
art. 217 L.F. (bancarotta semplice)
Richiamata nella prospettiva di una possibile riqualificazione, la norma non è stata applicata perché mancavano elementi per ritenere che il fatto fosse ascrivibile a mera colpa; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento doloso.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata circa l'applicazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile, con il rilievo che la sanzione è applicabile salvo che non risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sent. n. 10968 del 31/01/2023)
Principio richiamato: lo scopo di arrecare danno ai creditori mediante omissione della contabilità può essere desunto da una valutazione sinottica della vicenda, e l'attitudine degli elementi a provare la finalizzazione fraudolenta può integrare il dolo specifico.
Massime di principio
- La sola omissione o irregolare tenuta dei libri contabili non è automaticamente sufficiente a provare il dolo specifico per bancarotta fraudolenta documentale: è necessario valutare il quadro indiziale complessivo.
- Per riconoscere il dolo specifico è lecito e corretto utilizzare una valutazione sinottica di elementi fattuali e indiziari (mutamenti societari anomali, cessioni a prezzo irrisorio, spostamenti di sede, trattative con terzi) che mostrino la finalità di occultare la situazione patrimoniale e le vicende gestionali.
- La riqualificazione del reato in fattispecie meno grave (p. es. bancarotta semplice) richiede prova concreta della mancanza del dolo; se sussistono indizi idonei a far emergere la finalità fraudolenta, la riqualificazione non è opportuna.
- La prescrizione va calcolata tenendo conto di eventuali sospensioni intervenute nel corso del procedimento; eccezioni di prescrizione possono essere respinte se il conteggio tiene conto correttamente di tali sospensioni.
- Censure generiche o aspecifiche che non si confrontano con la motivazione aggiuntiva del giudice di rinvio sono generalmente inammissibili; il ricorso deve affrontare espressamente le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, è possibile l'applicazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) salvo prova che l'atto sia stato proposto senza colpa.
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