Cassazione Penale, Sentenza n. 4943/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che, in funzione di giudice del riesame e in sede di rinvio, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del Tambè per concorso in omicidio aggravato e furto aggravato. Il ricorrente deduce due motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando che il Tribunale non abbia colmato le carenze indicate dalla Cassazione e si sia basato su elementi ritenuti inidonei (in particolare la valutazione dell'alibi e la ricostruzione della consegna dell'autovettura); 2) vizi della motivazione sulle esigenze cautelari, contestando l'esistenza del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di reiterazione del reato e sostenendo l'idoneita di misure meno afflittive (anche con presidio elettronico), considerata l'assenza di specifici precedenti della stessa indole e la concessione degli arresti domiciliari in altro procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Milano, in sede di rinvio, abbia adempiuto all'onere motivazionale richiesto dalla sentenza di annullamento, pur potendo adottare un percorso argomentativo diverso e parzialmente autonomo dall'ordinanza censurata. La Corte ha ritenuto sufficienti i riscontri estrinseci indicati dal giudice del riesame a corroborare le dichiarazioni del collaboratore (tra cui la predisposizione di un alibi falso desunta da ricevute, intercettazioni e incongruenze, nonché indizi colleganti il ricorrente alla consegna del veicolo della vittima al Marrone). Anche le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate: il pericolo di inquinamento probatorio è sorretto dall'alibi artificioso predisposto dal Tambè e dalla successiva manipolazione delle dichiarazioni di terzi; il pericolo di reiterazione è fondato sulla valutazione complessiva della carriera criminale, inclusi procedimenti in corso. Conseguentemente la misura carceraria è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
art. 192, comma 3, c.p.p.
L'art. 192 co.3 legittima la ricerca di "riscontri" estrinseci e non predeterminati; i riscontri possono essere di qualsiasi natura, diretti o indiretti, purché provenienti dall'esterno delle dichiarazioni e idonei a corroborare le propalazioni accusatorie senza sostituirsi alla prova autonoma del fatto
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Sez. U, Aquilina e altre)
Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012; Sez. 2, Sentenza n. 5060 del 15/12/2005; Sez. 6, Sentenza n. 15255 del 19/10/2020
Richiamati principi secondo cui il giudice del rinvio non è vincolato a ripetere identico percorso motivazionale annullato e che l'alibi "falso" ha elevata valenza indiziaria quale riscontro estrinseco alla chiamata di correità; inoltre è confermata la distinzione tra alibi 'fallito' e alibi 'falso' e la possibilità di valutare riscontri indiretti e logici
Massime di principio
- Il giudice di rinvio può arrivare alla stessa conclusione del provvedimento annullato purché adotti un percorso argomentativo diverso e colmi le carenze motivazionali evidenziate dalla sentenza di annullamento; non è vincolato a ripercorrere pedissequamente le valutazioni criticate dalla Cassazione
- L'art. 192 co.3 c.p.p. ammette la "libertà dei riscontri": qualsiasi elemento probatorio estraneo alle dichiarazioni (anche indiziario o indiretto) può costituire valido riscontro purché non autoreferenziale
- Un alibi artificiosamente costruito o successivamente documentato in modo incoerente può costituire un riscontro estrinseco di forte valore a carico, a differenza dell'alibi "fallito" non provato, e può corroborare dichiarazioni di collaboratori
- Per l'applicazione della custodia cautelare è necessario motivare specificamente le esigenze cautelari; il pericolo di inquinamento probatorio può essere sostenuto da elementi che dimostrino tentativi di depistaggio o predisposizione di false giustificazioni da parte dell'indagato
- La mera risalenza temporale dei fatti non esclude automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione: il giudice può valutare la carriera criminale complessiva e procedure penali pendenti per giudicare l'attualità del rischio
- La possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari o braccialetto elettronico) va valutata concretamente e motivatamente; la loro applicabilità non è automatica quando il giudice ritiene che non siano idonee a contenere i rischi cautelari individuati
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