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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21559/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Daniele Russo contro la sentenza del Tribunale di Roma (22/02/2023) che lo aveva condannato per violazione dell'art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. La Corte territoriale aveva ritenuto tardivo l'appello depositato il 09/10/2023, avendo calcolato il termine di impugnazione decorrente dall'avviso di deposito della motivazione notificato il 28/06/2023 e scadente il 27/09/2023 (considerando sospensione feriale e ulteriori 15 giorni per imputato giudicato in assenza). Il ricorrente ha invece dedotto che il Presidente del Tribunale aveva disposto una proroga di 90 giorni per il deposito della motivazione (provvedimento del 19/05/2023) e che la Cancelleria aveva comunicato tale proroga via PEC al difensore in data 26/05/2023 con conseguente slittamento del termine per il deposito della motivazione al 21/08/2023 e, quindi, del termine per impugnare al 30/10/2023, rendendo tempestivo l'appello; ha inoltre rilevato questioni relative alla notifica presso il difensore ai sensi dell'art.157, comma 8bis, cod.proc.pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha precisato che il provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione ex art.154, comma 4bis, disp.att., pur non essendo obbligatoriamente notificato alle parti, assume efficacia processuale quale dies a quo del termine di impugnazione se viene comunicato o notificato alle parti. Nel caso di specie la Cancelleria aveva comunicato la proroga al difensore mediante PEC il 26/05/2023; tale comunicazione è conforme agli artt.148 e 157bis cod.proc.pen. e ha spostato il decorso del termine per il deposito al 21/08/2023. Di conseguenza il termine per proporre appello, computando sospensione feriale e proroga per imputato giudicato in assenza, è scaduto il 30/10/2023: l'appello depositato il 09/10/2023 è quindi tempestivo. La Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per il proseguimento del giudizio.

Norme richiamate

  • art.154, comma 4bis, disp.att. cod.proc.pen.

    Il provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione non deve essere notificato alle parti, ma qualora venga comunicato o notificato assume efficacia processuale e posticipa il dies a quo per il termine d'impugnazione.

  • art.548, commi 2 e 3, cod.proc.pen.

    L'avviso di deposito della motivazione produce decorrenza del termine di impugnazione se non è stata comunicata/noteficata alle parti una proroga; la decorrenza può invece essere differita dalla comunicazione della proroga.

  • art.585, comma 1, lett. c) e comma 1bis, cod.proc.pen.

    Stabiliscono il termine per proporre appello e le regole di sospensione feriale e di eventuale proroga (ulteriori 15 giorni) quando l'imputato è giudicato in assenza; tali regole devono essere considerate nel computo del termine di impugnazione.

  • art.157, comma 8bis, cod.proc.pen.

    La normativa sulle notifiche alle parti o al difensore è rilevata nel caso ma la Corte osserva che, nonostante mutamenti normativi, la comunicazione della cancelleria al difensore tramite PEC può essere efficace ai fini del differimento del termine, alla luce delle norme sulla comunicazione telematica.

  • art.148, comma 1, cod.proc.pen.

    Le comunicazioni effettuate mediante PEC rientrano nelle modalità previste e, nel caso concreto, la comunicazione della proroga alla difesa via PEC è conforme e produce effetti processuali.

  • art.157bis, comma 1, cod.proc.pen.

    Fa riferimento alla validità delle comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC al difensore; la Corte ha ritenuto la comunicazione in PEC efficace per informare della proroga.

  • art.544, comma 3, cod.proc.pen.

    Richiamato nel quadro della decorrenza dei termini in relazione alla proroga del deposito della motivazione; conferma il collegamento tra deposito/proroga e decorrenza del termine d'impugnazione.

  • art.606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.

    Consente alla Corte di cassazione, in caso di dedotto error in procedendo, di esaminare anche il fatto e gli atti processuali in modo diretto, come avvenuto nel presente giudizio.

  • art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285

    Norma sostanziale in relazione alla condanna di primo grado impugnata; non è rilevante per il tema procedurale centrale ma costituisce il capo di imputazione che ha dato luogo alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Se il provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione ex art.154 disp.att. viene comunicato o notificato alle parti (anche mediante PEC), il nuovo termine di deposito diventa il dies a quo per il termine di impugnazione e sposta in avanti la decorrenza dei termini processuali.
  • Se la proroga non è comunicata/notificata alle parti, il termine per proporre impugnazione decorre dall'avviso di deposito della motivazione (art.548 e art.585 combinati).
  • Le comunicazioni effettuate tramite PEC alla cancelleria o al difensore sono idonee a produrre effetti processuali purché rispettino le regole previste (art.148 e art.157bis); pertanto conservare le ricevute di invio/avvenuta consegna PEC è essenziale per dimostrare la tempestività.
  • Nel calcolo dei termini d'impugnazione vanno sempre considerati la sospensione feriale e le eventuali maggiorazioni previste per l'imputato giudicato in assenza (es. ulteriori 15 giorni), per evitare errori nel computo dei termini.
  • In caso di dubbio sulla decorrenza del termine (es. comunicazioni di proroga non chiare o non pervenute), è prudente proporre l'impugnazione entro entrambe le possibili scadenze o, quanto meno, tempestivamente notificare e depositare l'impugnazione per non rischiare l'inammissibilità.
  • Il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti quando è dedotto un error in procedendo, permettendo di verificare la corretta applicazione delle norme sul decorso dei termini.

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