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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40419/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Calabrese, condannato in primo grado per il porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico, impugnò con atto del 19/05/2023 tramite l'avv. Giovanna Fasanino, nominata difensore di fiducia con atto dell'11/05/2023. Il giudizio di appello, celebrato in forma cartolare il 21/02/2025, fu notificato per errore all'avv. Giuseppe Cesarano, che aveva agito come difensore d'ufficio in primo grado, mentre l'avv. Fasanino non fu avvisata e non poté partecipare né presentare conclusioni. Il ricorrente dedusse la violazione delle norme processuali per l'omessa partecipazione del difensore di fiducia alla trattazione cartolare, con conseguente nullità del giudizio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che l'omessa notificazione e la conseguente assenza del difensore di fiducia nella trattazione cartolare costituiscono nullità assoluta, non sanata dalla partecipazione di un difensore d'ufficio. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame, demandando la trattazione a diversa sezione.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2

    La norma definisce la fattispecie di reato relativa al porto di arma/strumento; costituisce il titolo sostanziale del capo d'imputazione per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado.

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    La Corte ha ritenuto che la mancata partecipazione del difensore di fiducia alla trattazione cartolare, per omessa notificazione, integri una nullità assoluta rilevante ai sensi di questa disposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 179, comma 1

    La norma impone che, nei casi di assistenza tecnica obbligatoria, l'imputato sia assistito dal difensore di fiducia; la Corte ha interpretato che l'omessa notificazione al difensore di fiducia compromette il diritto di difesa e non è sanata dalla mera presenza di un difensore d'ufficio.

  • Cass. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata che afferma il principio per cui l'omessa notificazione al difensore di fiducia nella trattazione cartolare determina nullità assoluta.

  • Cass. Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014 (Zambon)

    Giurisprudenza confermativa del principio che la presenza di un difensore d'ufficio non sanerebbe l'omessa partecipazione del difensore di fiducia quando l'assistenza tecnica sia obbligatoria.

Massime di principio

  • Quando l'appello è trattato in forma cartolare, il difensore di fiducia deve essere regolarmente notificato: l'omessa notifica che impedisce la partecipazione integra una nullità assoluta.
  • La partecipazione di un difensore d'ufficio non rimedia all'assenza del difensore di fiducia nei casi di assistenza tecnica obbligatoria; il diritto all'assistenza 'dal suo difensore' è specificamente tutelato.
  • La nullità assoluta comporta l'annullamento della decisione e il rinvio per un nuovo esame; la Corte può disporre la rinnovazione del giudizio davanti a diversa sezione.
  • In situazioni analoghe è fondamentale comprovare la nomina e la tempestiva comunicazione/avviso al difensore di fiducia (deposito atto di nomina, ricevute di notifica, PEC o raccomandate) per evitare vizî procedurali.
  • Se si riceve notifica di udienza indirizzata a un difensore diverso da quello scelto, va segnalata immediatamente la discrepanza al giudice o prodotta prova della nomina del difensore di fiducia, chiedendo eventualmente la ricusazione della trattazione cartolare o la fissazione di nuova udienza.

Testo integrale

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