Cassazione Penale, Ordinanza n. 13262/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, in applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con un motivo unico ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta descritta integrerebbe piuttosto un'ingiuria e non la resistenza, perché non sarebbe stata diretta a costringere il pubblico ufficiale a compiere o omettere un atto del proprio ufficio. La Corte ha però rilevato che, nel caso di sentenza resa ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per erronea qualificazione giuridica è ammesso solo in presenza di errore manifesto, cioè di una qualificazione palesemente eccentrica e immediatamente percepibile rispetto al capo d'imputazione; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto aspecifico e non autosufficiente, perché la dedotta violazione non emergeva in modo immediato dal tenore dell'imputazione e dalla motivazione della sentenza.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata in cassazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo nei casi di errore manifesto, cioè quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione e immediatamente riconoscibile senza margini di opinabilità.
art. 594 c.p.
Menzionato dal ricorrente come diversa qualificazione astrattamente invocata per ricondurre i fatti a ingiuria.
art. 615 c.p.p.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura in cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore sia manifesto, ossia evidente, immediato e non opinabile.
- È inammissibile il ricorso che denunci l'erronea qualificazione giuridica in modo generico, aspecifico o non autosufficiente, quando la dedotta violazione non sia desumibile con immediatezza dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza.
- La nozione di errore manifesto richiede una divergenza radicale e percepibile ictu oculi tra fatto contestato e qualificazione giuridica adottata; non basta prospettare una diversa lettura del fatto o una qualificazione alternativa astrattamente plausibile.
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