Cassazione Penale, Sentenza n. 20716/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione il rigetto del Tribunale di sorveglianza (reclamo avverso ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 03/06/2023) della richiesta di concessione della liberazione anticipata relativa ai semestri dal 13/09/2016 al 25/05/2018. Il Tribunale aveva motivato il rigetto ritenendo che i successivi comportamenti illeciti del ricorrente (quattro condanne non irrevocabili in epoca successiva ai semestri valutati) dimostrassero una mancata sincera partecipazione all'opera di rieducazione anche nel periodo per cui si chiedeva il beneficio. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, censurando l'uso di fatti non definitivi e l'omessa valutazione separata dei singoli semestri, alcuni dei quali positivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato il principio che, pur valutandosi la condotta semestre per semestre, il giudice può considerare i fatti successivi (anche commessi in libertà) come indicativi di una mancata adesione al percorso rieducativo in periodo precedente. Ha richiamato giurisprudenza consolidata che ammette la valutazione di fatti costituenti ipotesi di reato anche prima della definizione processuale, quando pertinenti al trattamento rieducativo. Per questi motivi la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale, che ha escluso il beneficio sulla base delle gravità e ripetitività delle condotte successive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata a fondamento dei motivi di impugnazione (vizi di motivazione e violazione di legge) nei ricorsi per cassazione; usata dalla difesa per qualificare le doglianze del ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese nei procedimenti in Cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186
Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186
Principio secondo cui la commissione di ulteriori reati in periodo di libertà è elemento rivelatore di una mancanza di volontà di rieducazione anche nel periodo precedente trascorso in detenzione.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Rv. 255430
Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Rv. 255430
Specificazione che, quando la liberazione anticipata è richiesta per periodo di custodia cautelare, costituirà ostacolo la commissione di reati in epoca successiva alla cessazione della custodia.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498
Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498
Consolidato principio per cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato anche prima della definizione processuale, purché il giudice valuti la loro pertinenza rispetto al trattamento rieducativo e li ritenga espressione di atteggiamento incompatibile con l'adesione all'opera di rieducazione.
Massime di principio
- Nella valutazione della liberazione anticipata il giudice deve esaminare la condotta semestre per semestre, ma può considerare anche fatti successivi al periodo richiesto se rivelano una mancata adesione complessiva al percorso rieducativo.
- La commissione di reati in periodo di libertà dopo il periodo di detenzione per il quale si chiede il beneficio costituisce elemento ostativo perché indica la persistenza di una propensione a comportamenti illeciti incompatibile con la rieducazione.
- Fatti costituenti ipotesi di reato non definitivi con sentenza irrevocabile possono comunque essere presi in considerazione dal giudice di sorveglianza, purché sia valutata la loro pertinenza e rilevanza rispetto al trattamento rieducativo e ciò sia adeguatamente motivato.
- Se la richiesta di liberazione anticipata riguarda un periodo di custodia cautelare, reati commessi dopo la cessazione della custodia sono particolarmente rilevanti e possono costituire un ostacolo alla concessione del beneficio.
- La decisione negativa del giudice deve essere sorretta da motivazione logica e congrua che colleghi i fatti valutati (anche se successivi) alla mancanza di sincera partecipazione all'opera di rieducazione nei semestri oggetto di istanza.
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