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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42392/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per furto pluriaggravato: appropriazione di 3.014 euro (da due slot machine, registratore di cassa e cambiamoneta) e di due computer portatili sottratti al gestore del 'Bar Tommaso'. Ha impugnato per cassazione articolando tre motivi: (1) insufficienza e inconferenza delle prove (videosorveglianza con volti non completamente scoperti, mancata verifica dell'uso dei telefoni captati, inaffidabilità del riconoscimento del teste, nessun ritrovamento materiale dei beni in possesso dell'imputato); (2) erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto) in ragione del solo limite edittale della pena; (3) vizi nel trattamento sanzionatorio: mancata applicazione dell'attenuante del danno di lieve entità (art. 62 n.4 cod. pen.), mancata riconduzione al contributo minimo (art.114 cod. pen.) e contestazione dell'applicazione delle aggravanti (violenza sulle cose e minorata difesa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto logica e congrua la valutazione del giudice di merito: la responsabilità emerge dalla convergenza del riconoscimento visivo nelle immagini di videosorveglianza (con volto non travisato) e del riconoscimento della voce nelle intercettazioni, il cui contenuto è coerente con la ricostruzione. Il secondo motivo è stato respinto perché il limite edittale del reato escluso impeditiva l'applicazione dell'art. 131-bis, anche alla luce della riforma Cartabia. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e infondato: il danno era ben superiore ai 300 euro indicati dal ricorrente, non è stato dimostrato in che modo il contributo dovesse ridurre la pena dato il ruolo essenziale svolto, e le aggravanti sono state correttamente applicate (disattivazione delle telecamere e forzatura della porta). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che il limite edittale previsto per il reato contestato escludeva l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis; detto limite non veniva meno neppure con i parametri introdotti dalla riforma Cartabia.

  • art. 62 n. 4 cod. pen. (attenuante del danno di lieve entità)

    La Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante perché l'importo del danno accertato in sentenza era 'largamente superiore' a quanto dedotto dal ricorrente (quest'ultimo aveva indicato 300 euro), perciò non sussisteva il requisito quantitativo della lieve entità.

  • art. 114 cod. pen. (contributo al reato)

    La Corte ha ritenuto la censura generica: il ricorrente non ha documentato in che termini il suo contributo dovesse essere valutato in termini attenuanti, soprattutto in presenza di un ruolo qualificato (funzioni di 'palo') considerato essenziale per la consumazione del reato.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione libera e complessiva delle prove: il sindacato è limitato alla verifica della logicità e della coerenza dell'apparato argomentativo del giudice di merito, non alla scelta tra versioni alternative dei fatti.
  • La convergenza tra diversi elementi (videosorveglianza, riscontri nelle intercettazioni, riconoscimenti testimoniali) può costituire un idoneo fondamento di condanna anche in assenza del ritrovamento materiale della refurtiva, purché la valutazione sia logica e motivata.
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. va verificata alla luce del limite edittale del reato: se la pena prevista per il fatto supera il limite richiesto, la causa di non punibilità non è applicabile; eventuali riforme normative non incidono retroattivamente se non previste espressamente.
  • Per ottenere l'attenuante del danno di lieve entità (art. 62 n.4) è necessario fornire elementi probatori chiari e coerenti sul valore economico del danno; affermazioni generiche o non supportate non sono sufficienti.
  • La richiesta di applicazione del principio del 'contributo minimo' o di attenuanti legate al ruolo deve essere precisa e documentata: il semplice richiamo normativo, senza illustrare e provare la effettiva marginalità dell'apporto, è generalmente insufficiente.
  • L'aggravante della violenza sulle cose può essere applicata anche quando l'intervento sia diretto agli strumenti (es. forzatura di porte, disattivazione di sistemi di sorveglianza) e non limitarla esclusivamente ai casi di violenza sulle persone; la qualificazione dipende dai fatti accertati e dalla motivazione del giudice.
  • I motivi di cassazione formulati in termini generici o che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono in larga parte inammissibili; le censure devono indicare punti specifici di illogicità o travisamento documentale.

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