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Sentenza

Sentenza n. 883/2026 - Milano, Sezione 4

per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS-sull’istanza protocollata dalla ricorrente in data 23 dicembre 2023, avente ad oggetto “atto di significazione e diffida all’avvio del procedimento volto all’annullamento in autotutela della SCIA in variante del 30.05.2023 presentata da (…) -OMISSIS- relativa ad opere sull’immobile sito in -OMISSIS-, strada privata, censito a Foglio -OMISSIS-”; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - per l’annullamento del provvedimento datato 17 dicembre 2024, con il quale il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di -OMISSIS- ha concluso il procedimento, avviato dopo la notifica del ricorso introduttivo, ritenendo la legittimità e validità della s.c.i.a. n. 1985 del 30 maggio 2023 presentata dal controinteressato.

Giustizia amministrativa202400890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull'istanza di intervento in autotutela relativa a una SCIA in variante e successivo provvedimento comunale di verifica della legittimità della SCIA

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione contro il silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 23 dicembre 2023, con la quale aveva diffidato l'amministrazione ad avviare il procedimento di annullamento in autotutela della SCIA in variante presentata dal proprietario confinante il 30 maggio 2023. La SCIA riguardava la modifica di aperture, la realizzazione di pilastri, l'uniformazione della copertura e l'installazione o modifica di lucernari, in relazione a un fabbricato la cui vicenda edilizia era stata ricondotta dal controinteressato al permesso di costruire originario. La ricorrente contestava, in particolare, l'intervenuta scadenza dell'efficacia del permesso di costruire e del piano di lottizzazione, l'esecuzione di alcune opere prima della presentazione della SCIA, con conseguente natura sostanzialmente sanatoria dell'intervento, e il mancato rispetto della distanza minima di cinque metri dal confine, ritenendo il nuovo pilastro una costruzione non realizzabile in aderenza. Dopo l'adozione del provvedimento comunale del 17 dicembre 2024, la ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo: violazione del dovere di vigilanza edilizia e illogicità manifesta per omessa verifica della preesecuzione delle opere; erroneità dell'utilizzo del piano di lottizzazione del 1983 quale fondamento legittimante anche per opere successive alla sua scadenza; violazione dell'art. 18.4 delle NTA del Piano delle Regole, in relazione alla qualificazione del pilastro come nuova costruzione e al rispetto delle distanze dal confine.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, poiché il silenzio era venuto meno a seguito dell'adozione del provvedimento comunale espresso. Ha esaminato i motivi aggiunti contro tale provvedimento. Il primo motivo è stato respinto: la documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente, trasmessa circa nove mesi dopo la SCIA, non consentiva di stabilire se le opere fossero state eseguite prima o dopo la segnalazione; inoltre, non risultavano omessi specifici accertamenti d'ufficio idonei a dimostrare la natura sanatoria dell'intervento. Sono stati invece accolti il secondo e il terzo motivo. Il piano di lottizzazione del 9 luglio 1983 aveva perso efficacia per decorso del tempo già quando era stato rilasciato il permesso di costruire del 17 aprile 2013. Il Comune non poteva quindi fondare esclusivamente su quel piano la legittimità della costruzione in aderenza, ma doveva distinguere le opere realizzate in base allo strumento attuativo da quelle successive alla sua scadenza, esaminando il regime giuridico della SCIA in variante e il rispetto della disciplina sulle distanze, anche alla luce del contenzioso civile pendente. Il provvedimento comunale è stato dunque annullato nei limiti necessari alla riedizione del potere, con obbligo per il Comune di riesaminare integralmente, in autotutela, la legittimità della SCIA e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il riesame dovrà verificare le condizioni dell'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, salvo il limite temporale, ritenuto già cristallizzato in senso favorevole alla ricorrente perché il primo provvedimento comunale era stato adottato entro l'anno allora vigente dall'istanza di autotutela ed era stato tempestivamente impugnato. Spese compensate per la peculiarità e parziale novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    L'azione contro il silenzio è divenuta improcedibile quando l'amministrazione ha adottato un provvedimento espresso nel corso del giudizio.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Consente all'amministrazione di esercitare, nei confronti della SCIA, i poteri di autotutela previsti dalla legge, secondo i presupposti applicabili.

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    Riconosce al terzo interessato la possibilità di sollecitare l'esercizio dei poteri amministrativi di controllo e autotutela sulla SCIA.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Il riesame della SCIA deve verificare la sussistenza dei presupposti dell'annullamento d'ufficio, fatta eccezione per il limite temporale, già cristallizzato in favore della ricorrente dall'adozione tempestiva del primo provvedimento e dalla sua rituale impugnazione.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di accoglimento, di delimitare l'effetto conformativo e imporre la riedizione del potere secondo le coordinate indicate in motivazione.

  • art. 18.4 delle NTA del Piano delle Regole

    La sua applicabilità alla struttura oggetto della SCIA deve essere nuovamente valutata dal Comune, dopo la corretta ricostruzione del regime urbanistico ed edilizio delle opere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio contro il silenzio, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso, la domanda avverso il silenzio diviene improcedibile; l'eventuale illegittimità del provvedimento sopravvenuto deve essere fatta valere mediante motivi aggiunti.
  • Il piano attuativo urbanistico perde efficacia per il decorso del termine legale, sicché non può essere utilizzato, senza ulteriori verifiche, quale fondamento legittimante di opere realizzate o assentite dopo la sua scadenza.
  • Nel verificare una SCIA in variante, l'amministrazione deve distinguere le opere realizzate in vigenza dello strumento attuativo da quelle successive alla sua scadenza e individuare il regime giuridico concretamente applicabile alle opere oggetto della segnalazione.
  • L'esercizio dei poteri comunali di controllo e autotutela sulla SCIA, sollecitato dal terzo, richiede un esame effettivo della disciplina urbanistica applicabile, comprese le regole sulle distanze e sulla qualificazione dell'intervento; non è sufficiente richiamare genericamente un piano attuativo ormai inefficace.
  • Quando l'amministrazione adotta entro il termine temporale applicabile il primo provvedimento conseguente alla sollecitazione del terzo e tale provvedimento viene tempestivamente impugnato, il rispetto del limite temporale dell'autotutela può ritenersi cristallizzato in favore del terzo, ferma restando la necessità di verificare gli ulteriori presupposti dell'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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