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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22852/2024 del 14/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato, ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, il valore di terreni siti in Porto Empedocle oggetto di un atto notarile complesso (convenzione di lottizzazione, transazione divisoria, cessione gratuita di aree al Comune, compravendite e divisione), assumendo un valore unitario di euro 40,00/mq. I contribuenti hanno impugnato l’atto deducendone la nullità per difetto di motivazione, perché il valore era stato determinato tramite rinvio a una relazione estimativa dell’Agenzia del Territorio che, secondo la CTR, non risultava allegata né riprodotta. La Cassazione è stata investita di due motivi: con il primo si denunciava violazione delle norme sull’accertamento del valore e sulla motivazione dell’atto impositivo, sostenendo che la relazione fosse richiamata e allegata e che comunque i criteri valutativi fossero intelligibili; con il secondo si denunciava omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’effettiva allegazione della relazione estimativa. In via preliminare i resistenti avevano eccepito la tardività e la nullità della notificazione del ricorso, eccezioni respinte dalla Corte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestiva la notificazione, perché eseguita entro il termine lungo, tenuto conto della sospensione feriale; ha inoltre escluso la nullità della notifica telematica, osservando che l’eventuale irritualità non rileva se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, come dimostrato dalla piena difesa svolta dai controricorrenti. Quanto al primo motivo, lo ha dichiarato inammissibile e comunque infondato: inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riportato in ricorso il contenuto essenziale dell’atto impositivo e della relazione richiamata; infondato perché, in tema di rettifica di valore ai fini dell’imposta di registro, se la motivazione richiama un atto esterno non conosciuto dal contribuente, esso deve essere allegato o il suo contenuto essenziale deve essere riprodotto, altrimenti l’avviso è nullo. La Corte ha aggiunto che, accertata in fatto dal giudice di merito la mancata allegazione della relazione, la doglianza non poteva essere convertita in censura di violazione di legge, ma semmai in errore percettivo da far valere con revocazione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il dedotto omesso esame non riguardava un fatto storico non valutato, ma una circostanza che la sentenza d’appello aveva esaminato e risolto in senso sfavorevole all’Amministrazione. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato come norma invocata dal ricorrente sulla rettifica del valore ai fini dell’imposta di registro

  • art. 7, comma 1, L. 7 luglio 2000, n. 212

    la motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; il rinvio a un atto esterno richiede allegazione o riproduzione del contenuto essenziale

  • art. 51, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    individua il valore dei beni immobili ai fini dell’imposta di registro e i criteri di rettifica basati sul valore venale in comune commercio e su elementi comparativi

  • art. 52, commi 1, 2 e 2-bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    l’avviso di rettifica deve indicare valore attribuito, criteri e aliquote; se la motivazione rinvia ad altro atto non conosciuto dal contribuente, questo va allegato o il suo contenuto essenziale va riprodotto, pena nullità dell’accertamento

  • art. 13, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    rinvia alle disposizioni dell’imposta di registro anche per le imposte ipotecaria e catastale

  • art. 366 c.p.c.

    impone l’autosufficienza del ricorso per cassazione, specie quando si censuri la motivazione di un atto amministrativo richiamato nel giudizio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro della dedotta violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per omessa valutazione di deduzioni o argomentazioni

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiede l’indicazione specifica degli atti e documenti rilevanti ai fini del motivo

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito dei documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l’ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato ammesse alla prenotazione a debito

Massime di principio

  • In tema di rettifica del valore di beni immobili ai fini dell’imposta di registro, l’avviso è nullo se fonda la propria motivazione su un atto esterno non conosciuto dal contribuente e tale atto non è allegato né il suo contenuto essenziale è riprodotto nell’avviso.
  • Chi impugna in cassazione la sentenza che abbia valutato la motivazione di un atto amministrativo deve rispettare l’autosufficienza del ricorso, riportando il contenuto rilevante dell’atto asseritamente mal motivato o mal interpretato.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa valutazione di deduzioni difensive, questioni o elementi istruttori già presi in considerazione dal giudice di merito.
  • L’eventuale errore del giudice di merito sull’esistenza materiale di un documento allegato all’atto impositivo non si trasforma in violazione di legge, ma può integrare un errore percettivo deducibile, se del caso, con revocazione.
  • La notificazione telematica irregolare non determina nullità quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, dimostrato dalla effettiva conoscenza e dal contraddittorio instaurato.
  • Per la notifica del ricorso per cassazione, in assenza di notificazione della sentenza impugnata, il termine lungo va calcolato tenendo conto della sospensione feriale.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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