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Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT prot. n. -OMISSIS- che dispone la revoca totale del contributo concesso con decreto n -OMISSIS-; della comunicazione di avvio del procedimento di revoca inviato a mezzo pec in data 07.11.2023 prot. n. -OMISSIS-; di ogni atto preordinato, conseguenziale e comunque connesso anche non conosciuto, ivi compreso, se e in quanto necessario, il decreto interministeriale 25.01.2016, la Circolare ministeriale n. -OMISSIS-, le FAQ pubblicate sul sito del MISE relative all'applicazione del decreto interministeriale 25.1.2016 e circolare -OMISSIS-, tutti in parte qua;

Giustizia amministrativa202400050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di revoca totale del contributo concesso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con cui è stata disposta la revoca totale di un contributo precedentemente concesso, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali, inclusi, in parte qua, il decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, una circolare ministeriale e le FAQ pubblicate sul sito istituzionale relative all'applicazione della disciplina agevolativa. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né le contestazioni di merito rivolte alla revoca.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha esaminato il merito della controversia. Ai sensi dell'art. 65 c.p.a. ha disposto un incombente istruttorio consistente nel deposito, da parte delle parti costituite, di dichiarazioni sull'attuale permanenza dell'interesse alla decisione di merito oppure sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere. In caso di permanenza dell'interesse, le parti devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il termine per il deposito delle dichiarazioni è stato fissato al 30 settembre 2026. Le spese non sono state regolate.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre incombenti istruttori per acquisire elementi utili alla decisione.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'esigenza di razionalizzare la fissazione dei ricorsi, inserendo nei ruoli di udienza quelli che richiedano un'effettiva trattazione del merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    È richiamato per giustificare la cooperazione delle parti nell'individuazione dei giudizi ancora meritevoli di trattazione nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nell'ambito della gestione dell'arretrato, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute cause di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, così da fissare prioritariamente i soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione.
  • Quando la parte dichiara la permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può richiedere anche l'indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, in funzione di una razionale organizzazione della trattazione.
  • La cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo costituisce criterio giustificativo dell'acquisizione di dichiarazioni sull'attualità dell'interesse e sui rapporti di connessione con altri giudizi.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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