Cassazione Civile, Ordinanza n. 34834/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da alcune società creditrici che si erano insinuate al passivo di una procedura fallimentare molto durata, dichiarata nel 1995 e chiusa solo nel 2019. In primo grado, il Ministero della giustizia era stato condannato a corrispondere un indennizzo per l’eccessiva durata del fallimento. In sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, la Corte d’appello di Brescia ha invece accolto l’opposizione ritenendo rilevante la complessità della procedura e interpretando l’art. 2, commi 2 e 2-bis, della L. n. 89/2001 nel senso che il termine di sei anni costituisce una presunzione di ragionevolezza solo se la procedura si chiude entro quel limite, mentre oltre tale soglia occorre una valutazione caso per caso. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe deciso su una questione non devoluta, ossia la presunta legittimità della durata oltre i sei anni; 2) violazione dell’art. 2 L. n. 89/2001, dell’art. 6 CEDU, dell’art. 1 del primo protocollo addizionale e degli artt. 111 e 117 Cost., per avere la Corte valorizzato la complessità della procedura e la mancata incidenza sul soddisfacimento dei creditori come ragioni ostative all’indennizzo; 3) violazione dell’art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 per aver negato che la durata oltre sei anni sia normalmente irragionevole e indennizzabile. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo effettivamente violato l’art. 112 c.p.c. perché il giudice di merito aveva pronunciato su una censura non devoluta dal Ministero con l’opposizione; i motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato il decreto della Corte d’appello di Brescia e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione collegiale, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione non ha deciso nel merito sulla spettanza o meno dell’equo indennizzo, perché l’accoglimento del primo motivo per vizio di ultrapetizione ha imposto il rinnovo del giudizio di opposizione. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 5-ter L. n. 89/2001
norma richiamata quale base del procedimento di opposizione avverso il decreto sull’equa riparazione
art. 2 L. n. 89/2001
richiamato come parametro per la valutazione del diritto all’equo indennizzo per irragionevole durata della procedura
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
la Corte d’appello aveva inteso il termine di sei anni come presunzione di ragionevolezza solo se la procedura si conclude entro tale limite; le ricorrenti sostenevano che oltre sei anni la durata sia normalmente irragionevole
art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001
richiamato dalle ricorrenti in relazione alle maggiorazioni facoltative dell’indennizzo e alla necessità di motivarne l’applicazione
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare su domande o eccezioni non devolute; la Corte di cassazione ha ravvisato ultrapetizione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato come vizio processuale per violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e convenzionale
art. 6, paragrafo 1, CEDU
richiamato quale parametro convenzionale del diritto a ragionevole durata del processo
art. 1 del primo protocollo addizionale
richiamato dalle ricorrenti come parametro convenzionale
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata
art. 117 Cost.
richiamato come norma di coordinamento con gli obblighi convenzionali
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione in materia di equa riparazione il giudice non può decidere su questioni o censure non specificamente devolute dall’opponente: la pronuncia su un thema decidendum estraneo integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio.
- La presunzione di ragionevolezza del termine di durata prevista per le procedure concorsuali non può essere ampliata in via automatica oltre il dato normativo dal giudice di merito: le valutazioni sulla durata irragionevole devono restare ancorate alle deduzioni delle parti e al perimetro della censura proposta.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per vizio processuale assorbente, le ulteriori censure di merito restano assorbite e la Corte rinvia al giudice di merito per un nuovo esame della controversia.
- Ai fini dell’equa riparazione, il giudizio sulla durata della procedura concorsuale deve essere compiuto nel rispetto del quadro normativo interno e convenzionale, ma senza sostituire alla domanda o all’opposizione delle parti un diverso oggetto di decisione non devoluto.
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