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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25155/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva annullato il sequestro preventivo (diretto e per equivalente) sul profitto del reato contestato ex art. 640-bis c.p., relativo alla presunta indebita percezione dell'"assegno ASU" erogato dall'INPS per lavori socialmente utili. Si contestava che Pagliuca avesse dichiarato falsamente il numero di ore settimanali svolte per ottenere indebitamente le erogazioni. Il Tribunale aveva però ritenuto che mancassero gli artifici/raggiri necessari per la truffa aggravata e aveva ricondotto la fattispecie all'art. 316-ter c.p., osservando inoltre che la soglia di punibilità non risultava superata se valutata per ciascuna mensilità (non essendosi configurata una condotta iniziale unitaria). Il Procuratore aveva proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, errata qualificazione della fattispecie e che la soglia di punibilità dovesse essere calcolata sulla somma complessiva indebitamente percepita.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nella materia dei sequestri preventivi e probatori, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (comprendendo errori di diritto o vizi motivazionali estremi) e che il ricorrente aveva in realtà dedotto un vizio di motivazione non censurabile in questa sede. Inoltre il collegio ha confermato le valutazioni del Tribunale: la condotta è più correttamente inquadrabile nell'art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) perché l'INPS aveva erogato sulla base di omissioni/autocertificazioni e non in seguito a artifici idonei a configurare la truffa aggravata ex art. 640-bis; e la soglia di punibilità va valutata mensilmente salvo che le erogazioni derivino da un'iniziale condotta unitaria, cosa non provata nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    La norma sulla truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche richiede artifici/raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogatore; nel caso le omissioni non sono state ritenute sufficienti a integrare tale artificio.

  • art. 316-ter cod. pen.

    Applicata al caso come fattispecie dell'indebita percezione di erogazioni pubbliche quando l'ente erogatore si limita a prendere atto di autocertificazioni senza autonomo accertamento; la valutazione della soglia di punibilità si effettua in relazione alle singole mensilità se le dichiarazioni false riguardano frazioni temporali distinte, salvo che vi sia una condotta iniziale unitaria.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    "il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020"

    Norma richiamata a rilevanza processuale per la modalità di celebrazione del procedimento (contraddittorio scritto); non incide sulla valutazione sostanziale del fumus commissi delicti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo/probatorio è ammesso principalmente per violazione di legge; censure di mera motivazione sono spesso inammissibili.
  • La distinzione tra art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per erogazioni pubbliche) e art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) si fonda sulla presenza o meno di artifici/raggiri che inducano in errore l'ente erogatore: le semplici omissioni/autocertificazioni non integrano automaticamente la truffa.
  • Per il calcolo della soglia di punibilità ex art. 316-ter, comma secondo, occorre verificare se le erogazioni derivano da un'unica condotta iniziale e unitaria; in assenza di tale condotta la soglia va valutata sulle singole erogazioni periodiche.
  • Per assicurare l'efficacia di un sequestro sui presunti profitti occorre dimostrare il fumus commissi delicti con riferimento all'esistenza di un accordo, artifici o condotta unitaria che colleghi le erogazioni in un unico progetto delittuoso.
  • In contesti emergenziali o di gestione disordinata (es. impieghi non regolati durante la pandemia) la valutazione dell'elemento soggettivo e dell'artificio può risultare attenuata: la documentazione organizzativa e le segnalazioni interne sono elementi rilevanti.
  • La strategia probatoria dello Stato deve puntare a provare non solo l'inesattezza delle autocertificazioni, ma anche l'esistenza di mezzi ingannevoli o di un sistema coordinato atto a ottenere le erogazioni, se si intende qualificare la fattispecie come truffa (640-bis).
  • In ipotesi di percezioni periodiche, quando si contesta la ricorrenza di omissioni distinte, è opportuno trattare ogni mensilità come evento autonomo salvo prova di un progetto unitario criminale.

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