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Sentenza

Sentenza n. 1052/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione: - dell’ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS-, notificata il 3.5.2025, recante il ripristino della condotta fognaria privata a servizio degli edifici posti sul lato destro di via -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202501019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza contingibile e urgente che imponeva il ripristino e la riparazione di una condotta fognaria privata a servizio di edifici ubicati in una strada pubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo, con il primo motivo, la mancanza dei presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente, in particolare l’assenza di un pericolo imminente e non differibile. Ha sostenuto che il Comune conosceva da anni i fenomeni di ostruzione e fuoriuscita di liquami e che, nonostante le segnalazioni, non era intervenuto; pertanto, l’urgenza sarebbe stata prevedibile e non attuale. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, lamentando l’assenza di una precisa indicazione dei fatti giustificativi dell’urgenza, il richiamo generico a sopralluoghi non adeguatamente documentati e l’omessa considerazione degli accertamenti tecnici svolti in sede civile. Ha inoltre denunciato un trattamento discriminatorio, poiché l’ordinanza sarebbe stata adottata nei suoi confronti senza coinvolgere tutti gli altri residenti interessati. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati e ha sostenuto nel merito che la condotta fosse privata e che l’ordinanza costituisse l’unico strumento per imporre gli interventi necessari.

La decisione

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che il decreto civile di rigetto della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. non incideva sulla procedibilità del ricorso amministrativo, ma riguardava il merito della controversia e la natura privata della canalizzazione. Ha respinto anche l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati. I comproprietari degli edifici destinatari dell’ordinanza sono stati qualificati come cointeressati, non come controinteressati, poiché anch’essi avrebbero potuto avere interesse a contestare l’atto; i proprietari di condotte private contigue non erano invece individuati o agevolmente individuabili nell’atto e non vantavano un interesse uguale e contrario al mantenimento dell’ordinanza. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il Comune aveva svolto sopralluoghi con tecnici, Polizia Locale e personale del gestore del servizio fognario, accertando una rottura della condotta privata, con conseguente inquinamento ambientale e cedimento della sede stradale. L’ordinanza indicava quindi adeguatamente i presupposti di fatto e la situazione di urgente necessità. Gli accertamenti tecnici acquisiti dal giudizio civile avevano inoltre confermato che gli inconvenienti derivavano da una canalizzazione secondaria privata, alla quale confluivano gli scarichi degli edifici tra cui quello della ricorrente. La risalenza nel tempo della situazione di pericolo non escludeva l’attualità dell’urgenza: ciò che rileva è che, al momento dell’adozione, il rischio fosse attuale e che il provvedimento fosse idoneo a porvi rimedio. È stata respinta anche la censura di discriminazione, poiché l’ordinanza era rivolta ai proprietari del tratto privato, tenuti alla relativa manutenzione secondo il regolamento comunale. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 2.000,00, oltre spese e accessori, in favore del Comune; nulla è stato disposto per le spese del controinteressato non costituito.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla Pubblica Amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso

    L’obbligo di notificazione riguarda l’amministrazione emanante e almeno un controinteressato individuato nell’atto; non si estende ai cointeressati, ossia ai soggetti anch’essi pregiudicati dall’atto e potenzialmente interessati a impugnarlo.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine decadenziale per l’impugnazione impedisce che il giudice ordini l’integrazione del contraddittorio nei confronti di cointeressati non ricorrenti, quando tale integrazione comporterebbe la rimessione in termini per l’impugnazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il rigetto, in sede civile, di una domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio amministrativo quando la pronuncia civile attiene al merito della natura privata della canalizzazione.

  • art. 54 c.p.a.

    La perizia tecnica acquisita nel procedimento civile è stata depositata nel giudizio amministrativo in deroga, su richiesta del giudice, e utilizzata quale elemento istruttorio.

  • art. 2, comma 4, del Regolamento comunale approvato con delibera c.c. 11 dicembre 1984, n. 198

    La canalizzazione secondaria che raccoglie gli scarichi degli edifici interessati è stata qualificata come privata.

  • art. 5, comma 2, del Regolamento comunale approvato con delibera c.c. 11 dicembre 1984, n. 198

    I proprietari del tratto privato della rete fognaria sono tenuti alla manutenzione; tale obbligo giustifica l’ordine comunale di eseguire gli interventi, anche con spese a loro carico.

Massime di principio

  • Ai fini dell’individuazione del controinteressato nel giudizio di annullamento, occorrono cumulativamente un elemento formale, consistente nell’individuazione nominativa o agevolmente ricavabile dall’atto impugnato, e un elemento sostanziale, consistente nella titolarità di un interesse diretto, immediato e uguale e contrario a quello del ricorrente, rivolto alla conservazione dell’atto.
  • I soggetti che, pur essendo destinatari degli effetti dell’atto, risultano anch’essi potenzialmente pregiudicati dal provvedimento e quindi interessati a contestarlo sono cointeressati, non controinteressati; la loro mancata partecipazione al ricorso non impone l’integrazione del contraddittorio.
  • Il potere di ordinanza contingibile e urgente può essere legittimamente esercitato quando, al momento dell’adozione, sussista una situazione attuale di pericolo e il provvedimento sia idoneo a fronteggiarla, anche se la causa del pericolo è risalente nel tempo.
  • La risalenza della situazione pericolosa non rende di per sé illegittima l’ordinanza contingibile e urgente: l’attualità va valutata con riferimento alla persistenza del rischio al momento dell’adozione e alla necessità di impedire ulteriori danni alla collettività.
  • L’ordinanza contingibile e urgente è adeguatamente istruita e motivata quando indica le segnalazioni, i sopralluoghi, gli accertamenti tecnici, la natura della condotta privata, il pericolo derivante dalla rottura e il nesso tra intervento imposto e rimozione della situazione di rischio.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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