Cassazione Civile, Ordinanza n. 14093/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso per cassazione e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione, valorizzando i diversi esiti dei gradi di merito, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato. Non vi è stata dunque una decisione nel merito dei quattro motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da una lavoratrice con un'azienda sanitaria locale. In appello era stata esclusa l'abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, ritenendo che le proroghe e i rinnovi fossero stati effettuati per sopperire a una carenza endemica di personale e che non vi fosse un danno risarcibile. Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta rinuncia al ricorso, rituale perché proposta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal procuratore speciale e notificata alla controparte.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso per cassazione è rituale se intervenuta prima dell'adunanza camerale; trattandosi di atto unilaterale, non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti.
art. 391 c.p.c.
la rinuncia rituale comporta l'estinzione del processo di legittimità.
art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di estinzione esime dall'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta prima dell'adunanza camerale e notificata alla controparte, produce l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di accettazione dell'altra parte.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia impedisce la decisione sui motivi di ricorso e può giustificare la compensazione integrale delle spese in presenza di esiti differenti nei precedenti gradi di merito.
- Quando il processo si estingue in cassazione per rinuncia rituale, non opera l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina sulle impugnazioni.
- La verifica della ritualità della rinuncia si concentra sul rispetto del momento processuale, sulla sottoscrizione da parte del difensore munito di procura speciale e sulla notifica alla controparte.
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