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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14093/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso per cassazione e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione, valorizzando i diversi esiti dei gradi di merito, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato. Non vi è stata dunque una decisione nel merito dei quattro motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da una lavoratrice con un'azienda sanitaria locale. In appello era stata esclusa l'abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, ritenendo che le proroghe e i rinnovi fossero stati effettuati per sopperire a una carenza endemica di personale e che non vi fosse un danno risarcibile. Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta rinuncia al ricorso, rituale perché proposta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal procuratore speciale e notificata alla controparte.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione è rituale se intervenuta prima dell'adunanza camerale; trattandosi di atto unilaterale, non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti.

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia rituale comporta l'estinzione del processo di legittimità.

  • art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la declaratoria di estinzione esime dall'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta prima dell'adunanza camerale e notificata alla controparte, produce l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di accettazione dell'altra parte.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia impedisce la decisione sui motivi di ricorso e può giustificare la compensazione integrale delle spese in presenza di esiti differenti nei precedenti gradi di merito.
  • Quando il processo si estingue in cassazione per rinuncia rituale, non opera l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina sulle impugnazioni.
  • La verifica della ritualità della rinuncia si concentra sul rispetto del momento processuale, sulla sottoscrizione da parte del difensore munito di procura speciale e sulla notifica alla controparte.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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