Sentenza n. 9791/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensiva 1. del provvedimento di esclusione n. 1501/7/18-59 di prot. del 23.12.2025, comunicato in pari data, con il quale società ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al lotto 2 della procedura aperta per la conclusione di due “accordi quadro” della durata di 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento utili a colmare il fabbisogno logistico connesso alla nuova assegnazione/rinnovo dei capi di vestiario per gli anni 2026-2029. Lotto 2 “Fornitura di n. 60.000 bandoliere, n. 40.000 cinturoni estivi in cuoio, n. 24.000 fondine cassettate per Beretta 92/SB, n. 2.000 fondine cassettate per beretta PX4 e n. 2.000 fondine sottogiacca per beretta PX4 - C.I.G. B6EBC295F3; 2. della comunicazione prot. n. 15071/7/18-63-2-2025 del 13.01.2026 con la quale la stazione appaltante ha rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente di annullamento in autotutela dell'esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara; 3. di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso all'impugnata aggiudicazione, ove lesivo per la ricorrente, ancorché da questa allo stato sconosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal lotto 2 di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro e diniego dell'istanza di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione motivata, da un lato, dalla presentazione di soli due formati A3 di cuoio comune a più manufatti, anziché due formati per ciascuna tipologia di prodotto, e, dall'altro, dalla mancata presentazione dei rapporti ufficiali di prova su supporto elettronico in formato PDF. Ha dedotto violazione degli artt. 3, 10, 101 e 107 del d.lgs. 36/2023, violazione della lex specialis, difetto di istruttoria, erroneità procedimentale, illogicità e contraddittorietà, violazione dei principi del favor partecipationis, di accesso al mercato, di risultato, di economicità e di tassatività delle cause di esclusione. Quanto alla campionatura, ha sostenuto che la disciplina di gara richiedesse la campionatura delle materie prime e non una duplicazione della medesima materia per ciascun manufatto, anche in considerazione dell'unicità del lotto, dell'unico plico previsto e del chiarimento della stazione appaltante secondo cui era sufficiente un'unica campionatura per materie prime comuni a diverse tipologie di manufatti. Quanto ai rapporti di prova, ha dedotto di averli inseriti in originale nel plico e in formato PDF nel sistema telematico, contestando l'esistenza di un ulteriore obbligo di depositarli anche su un supporto elettronico separato nel plico. Ha chiesto l'annullamento dell'esclusione e, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti di esclusione. In primo luogo, ha ritenuto illegittima l'interpretazione della lex specialis secondo cui occorrevano due formati A3 di cuoio per ciascuna tipologia di manufatto. Le clausole di gara devono essere interpretate secondo il dato letterale e la loro ratio, senza introdurre significati impliciti o inespressi. Nel caso concreto, la disciplina richiedeva la campionatura delle materie prime, non la duplicazione della stessa materia comune a più prodotti; l'unicità del lotto, l'unico plico previsto e la funzione valutativa della campionatura escludevano la necessità di una produzione triplicata. Il chiarimento pubblicato dalla stazione appaltante, relativo alle materie prime comuni a diverse tipologie di manufatti, confermava tale interpretazione. In secondo luogo, il TAR ha ritenuto illegittima anche la motivazione relativa ai rapporti di prova. La ricorrente aveva contestato specificamente la loro mancata presentazione, affermando di averli depositati in originale nel plico e in formato PDF sulla piattaforma; l'Amministrazione non aveva fornito elementi per confutare tale circostanza e si era limitata a richiamare la lex specialis. Inoltre, quest'ultima non imponeva un ulteriore e distinto supporto elettronico da inserire nel plico, oltre al caricamento dei file sul sistema telematico e alla presentazione degli originali nel plico. La domanda risarcitoria per equivalente, formulata in via subordinata, non è stata esaminata perché assorbita dall'annullamento e dalla conseguente riammissione alla procedura. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 5.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16 del Disciplinare di gara
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla gara, inviare e fare pervenire ... l'Offerta tecnica (ad eccezione dei campioni), attraverso l'inserimento a Sistema di idonea documentazione tecnica contenente ... rapporti ufficiali di prova ...
La disposizione distingue tra documentazione tecnica da caricare sul sistema e campionatura, con rapporti originali e campioni da inserire nel plico; non impone un ulteriore supporto elettronico separato nel plico.
Parte II, Capo I, lett. b), delle specifiche tecniche
La previsione richiede la campionatura delle materie prime; non consente di ricavare l'obbligo di produrre campioni duplicati o triplicati della stessa materia comune a più manufatti.
Parte II, Capo I, lett. d), delle specifiche tecniche
i rapporti di prova dovranno essere ... forniti anche su supporto elettronico in formato PDF (non immagine)
La previsione deve essere coordinata con l'art. 16 del disciplinare e non introduce una modalità ulteriore di presentazione distinta dal caricamento dei file sulla piattaforma telematica.
art. 3 d.lgs. 36/2023
È richiamato tra le norme asseritamente violate; la decisione valorizza l'interpretazione della lex specialis coerente con la partecipazione e con la finalità della procedura.
art. 10 d.lgs. 36/2023
È richiamato tra le norme asseritamente violate, in connessione con la tassatività delle cause di esclusione.
art. 101 d.lgs. 36/2023
È richiamato tra le norme asseritamente violate; il giudice esclude che la documentazione richiesta fosse mancante o integrabile mediante un adempimento ulteriore non previsto dalla lex specialis.
art. 107 d.lgs. 36/2023
È richiamato tra le norme asseritamente violate nell'ambito della disciplina della procedura di gara.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base della memoria depositata prima dell'udienza di merito; non costituisce norma decisiva della statuizione sostanziale.
Massime di principio
- Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il loro tenore letterale e la ratio della disciplina, senza introdurre, in via ermeneutica, obblighi o significati impliciti non espressi, anche a tutela dell'affidamento dei concorrenti e della parità di trattamento.
- Quando la disciplina di gara richiede la campionatura delle materie prime e una stessa materia è comune a più manufatti compresi in un unico lotto, non può essere imposta la duplicazione o triplicazione dei campioni per ciascun manufatto se tale obbligo non risulta chiaramente dalla lex specialis e non è giustificato dalla funzione valutativa della campionatura.
- I chiarimenti della stazione appaltante concorrono a definire il significato della lex specialis e, quando utilizzano una formulazione generale riferita alle materie prime comuni alle diverse tipologie di manufatti, possono confermare l'ammissibilità di un'unica campionatura per la medesima materia comune nell'ambito del lotto.
- L'obbligo di presentare rapporti di prova in formato elettronico è soddisfatto mediante il caricamento dei relativi file sulla piattaforma telematica quando la disciplina di gara prevede l'inserimento a sistema della documentazione tecnica; non può essere richiesto un ulteriore supporto elettronico distinto da inserire nel plico se tale adempimento non è espressamente previsto.
- L'esclusione non può essere fondata sulla mera contestazione astratta dell'inosservanza documentale quando il concorrente deduca specificamente di aver presentato la documentazione richiesta e l'amministrazione non confuti tale circostanza con un'adeguata verifica istruttoria e motivazione.
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