Sentenza del 06/10/2021 n. 1226 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Appello avverso la sentenza della CTP Venezia che aveva respinto l'impugnazione dell'avviso di accertamento Tares relativo all'anno 2013. Le censure dell'appellante vertevano sulla carenza di potere impositivo del soggetto che ha emesso l'avviso, sull'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del tributo e sulla sussistenza di esenzione o riduzione per rifiuti speciali/assimilati (nonché sulla manutenzione autonoma dello smaltimento). È stata inoltre sollevata richiesta di sospensione del giudizio in ragione di una sentenza favorevole al ricorrente su un precedente avviso di pagamento.
La decisione
Il giudice ha respinto la richiesta di sospensione: la sentenza favorevole al ricorrente sul precedente avviso di pagamento è rilevante solo come fatto neutro poiché tale avviso era meramente bonario e non presupposto dell'accertamento. Sull'appello principale, è stata confermata la legittimità dell'avviso di accertamento Tares: risultava la detenzione di aree e locali suscettibili di produrre rifiuti (superfici documentate dai contratti di locazione), il tributo è dovuto indipendentemente dall'effettiva produzione di rifiuti e la produzione autonoma di smaltimento non è stata adeguatamente dimostrata dall'appellante. Quanto alla legittimazione di .. ad emettere l'avviso, il provvedimento è stato ritenuto legittimo in quanto il Comune aveva affidato a .. il servizio di accertamento e riscossione. La richiesta di esenzione o riduzione è stata respinta per carenza di prova e per il mancato adempimento degli specifici obblighi informativi previsti dal regolamento comunale. L'appello incidentale proposto da .. (sulla mancata integrazione del contraddittorio con Provincia e Comune) è stato ritenuto infondato. Conseguentemente entrambi gli appelli sono respinti, l'accertamento confermato e le spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.L. 201/2011, art. 14
A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ... 2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune ... 3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree ... suscettibili di produrre rifiuti urbani
Il presupposto del tributo è la detenzione di locali/aree suscettibili di produrre rifiuti, indipendentemente dall'effettiva produzione; il soggetto attivo è il Comune e quest'ultimo può legittimamente delegare il servizio di accertamento e riscossione.
Regolamento Tares del Comune (art. 10, comma 5)
Prevede specifici adempimenti a carico del contribuente che richiede esenzione o riduzione (dati su superfici di produzione e tipologie di rifiuti). L'inosservanza/insufficienza di tali adempimenti comporta il rigetto della richiesta.
Regolamento Tares del Comune (art. 25)
Contiene i criteri per la riduzione della tariffa per i rifiuti assimilati; la prova della qualificazione come assimilato grava sul contribuente.
CTR Veneto, sentenza n. 683/2021
Ha annullato un precedente avviso di pagamento per carenza di motivazione; tuttavia tale pronuncia non incide automaticamente sulla legittimità dell'avviso di accertamento successivo, considerato atto impositivo autonomo.
Massime di principio
- La mera esistenza di un precedente avviso di pagamento annullato non sospende né invalida automaticamente un successivo avviso di accertamento: l'avviso di pagamento può avere natura meramente bonaria, mentre l'accertamento è l'atto impositivo rilevante.
- Il presupposto della Tares è la detenzione di aree o locali "suscettibili di produrre rifiuti"; pertanto la tassazione può essere dovuta indipendentemente dall'effettiva produzione di rifiuti.
- La delega da parte del Comune a un soggetto gestore per l'accertamento e la riscossione legittima quest'ultimo ad adottare gli atti impositivi attribuiti al Comune.
- L'onere della prova circa la natura speciale o assimilata dei rifiuti (idonea a escludere o ridurre la tassazione) grava sul contribuente: occorre documentazione specifica su tipologia dei rifiuti e superfici di produzione, conformemente agli obblighi regolamentari.
- La mancata osservanza degli specifici adempimenti previsti dal regolamento comunale per richiedere esenzioni o riduzioni comporta il rigetto della domanda anche se sussistessero elementi generici favorevoli.
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