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Sentenza

Sentenza n. 4362/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta n. 00003/2026, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202601400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Sentenza del TAR Valle d’Aosta che aveva respinto il ricorso contro l’esito delle elezioni comunali e del turno di ballottaggio del Comune di Aosta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano l’esito del ballottaggio, conclusosi con uno scarto di quindici voti, deducendo l’illegittima dichiarazione di nullità di alcune schede favorevoli alla propria coalizione, la mancata invalidazione di schede attribuite alla coalizione avversaria, errori o irregolarità nella verbalizzazione e nello scrutinio, nonché l’irregolare trasferimento delle schede della sezione n. 35 al polo centralizzato. In appello deducevano: erronea applicazione dei principi del favor voti e della conservazione del voto, nonché erronea declaratoria di carenza di interesse; erronea valutazione della contestazione relativa all’Ufficio n. 9, concernente una presunta inversione dei voti risultanti dal verbale; genericità erroneamente rilevata per le censure relative all’Ufficio n. 7; erroneo rigetto delle contestazioni sulle modalità di scrutinio, sulle irregolarità dei verbali e sul trasferimento delle schede, nonché illegittimo diniego di verificazione o riconteggio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Quanto alle schede recanti segni ulteriori rispetto alle modalità di voto previste per il ballottaggio, gli appellanti non hanno formulato censure specifiche contro la motivazione del TAR, limitandosi a richiamare genericamente il favor voti e la possibile presenza di errori dell’elettore. Tale principio non può essere applicato in modo differenziato in relazione all’entità dello scarto elettorale. Le contestazioni sulle schede residue sono state correttamente dichiarate prive di interesse, perché anche il loro eventuale accoglimento avrebbe portato la coalizione appellante a 6411 voti contro 6417, senza sovvertire il risultato. La contestazione relativa all’Ufficio n. 9 è stata respinta perché fondata su una dichiarazione meramente de relato, resa da un rappresentante di lista che non operava presso quell’ufficio e priva di conferma da parte della fonte diretta; essa non costituiva quindi principio di prova sufficiente a superare le risultanze del verbale, avente natura di atto pubblico. Inoltre, la censura contestava in sostanza la veridicità fattuale del verbale e avrebbe richiesto querela di falso. Anche la censura relativa alle sette schede dichiarate bianche presso l’Ufficio n. 7 è stata respinta, essendo basata su una dichiarazione ipotetica e congetturale, non circostanziata quanto all’esistenza, al numero e alla concreta incidenza delle schede irregolari; pertanto aveva carattere esplorativo e non legittimava la verificazione. Il trasferimento delle schede della sezione n. 35, pur non pienamente conforme alle modalità prescritte, non ha inciso sull’integrità delle operazioni: i plichi sono rimasti sotto la custodia della polizia locale, sono stati consegnati integri e gli appellanti non hanno contestato la loro autenticità o manomissione. Le doglianze sulle modalità di scrutinio simultaneo da parte di più scrutatori erano generiche e non accompagnate da elementi concreti circa errori materiali o alterazioni del risultato, risolvendosi in una contestazione esplorativa del metodo. Le censure dettagliate sulla compilazione dei verbali sono state inoltre dichiarate nuove in appello, poiché non erano state dedotte in termini specifici in primo grado. È stata respinta anche la richiesta di verificazione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e la natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile al contenzioso relativo alle operazioni elettorali e alla proclamazione degli eletti.

  • art. 56, comma 5, l.r. Valle d’Aosta n. 4/1995

    Il voto si intende validamente assegnato ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco se è espresso con una delle seguenti modalità: a) tracciando un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco; b) tracciando un segno su un contrassegno di lista; c) tracciando un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati e un segno su un contrassegno di lista ad essi collegata.

    Nel ballottaggio sono rilevanti le modalità di voto riferite ai candidati sindaco e vice sindaco e ai contrassegni collegati; segni ulteriori, estranei alla manifestazione di tale voto, possono assumere valore invalidante quando costituiscano segni di riconoscimento.

  • art. 72-bis, comma 6, l.r. Valle d’Aosta n. 4/1995

    È uno solo degli scrutatori a prendere una scheda alla volta, dispiegarla e consegnarla al Presidente per la proclamazione.

    La violazione delle modalità di scrutinio non determina automaticamente l’invalidità delle operazioni, se non sono allegati e provati effetti concreti sull’attendibilità del risultato elettorale.

  • art. 51-bis, comma 3, l.r. Valle d’Aosta n. 4/1995

    Prevede le modalità di trasferimento dei plichi contenenti le schede votate al polo di scrutinio; la difformità procedurale è irrilevante se i plichi restano custoditi e integri e non è dimostrata alcuna alterazione del materiale elettorale.

  • Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2014, n. 32

    Nel contenzioso elettorale l’onere di specificità dei motivi è attenuato, ma non viene meno l’onere della prova: anche una denuncia dettagliata deve essere sostenuta da elementi ulteriori rispetto alle mere affermazioni del ricorrente e non può avere carattere esplorativo.

Massime di principio

  • Nel contenzioso elettorale l’attenuazione dell’onere di specificità dei motivi non elimina l’onere di allegare elementi indiziari concreti, attendibili e plausibili, idonei a legittimare l’attività istruttoria del giudice; dichiarazioni meramente ipotetiche, congetturali o de relato non sono sufficienti.
  • La contestazione secondo cui il verbale sezionale non rappresenterebbe fedelmente i fatti realmente accaduti, quando non sia dedotto uno specifico errore nel procedimento decisionale o di conteggio del seggio, incide sulla fede privilegiata del verbale e richiede la proposizione di querela di falso.
  • Il principio del favor voti deve essere applicato uniformemente e non può essere modulato in funzione dell’entità dello scarto tra le liste o coalizioni; la validità della scheda va valutata secondo criteri oggettivi e non secondo la maggiore o minore rilevanza concreta del voto per l’esito della competizione.
  • Le censure elettorali relative a singole schede sono prive di interesse quando, anche ove accolte, non potrebbero modificare il risultato proclamato; l’interesse deve essere concreto e attuale e va valutato in rapporto alla complessiva prova di resistenza.
  • In applicazione del principio di strumentalità delle forme, le irregolarità formali delle operazioni elettorali o dei verbali non determinano l’annullamento della consultazione se non è dimostrato che abbiano compromesso l’accertamento della volontà degli elettori o l’attendibilità del risultato.
  • La violazione delle modalità di trasferimento o scrutinio delle schede non comporta di per sé l’invalidità delle operazioni quando il materiale elettorale sia rimasto integro e sotto custodia e non siano forniti elementi concreti di manomissione, alterazione o errore nel risultato.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleIstruttoria processualeAppello
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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