Ordinanza n. 7003/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato estinto il giudizio per rinuncia e condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’ASL e del controinteressato
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio di appello originario l’appellante aveva rinunciato agli atti del processo, chiedendo la compensazione integrale delle spese. La rinuncia era stata accettata dall’ASL Taranto, mentre il controinteressato non l’aveva accettata. Con sentenza n. 523 del 2018 il Consiglio di Stato aveva dichiarato estinto il giudizio e, ritenendo mancante un accordo tra le parti sulla regolazione delle spese, aveva posto le spese a carico del rinunciante, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte costituita. A seguito della richiesta di pagamento dell’ASL, l’appellante ha presentato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a., sostenendo che la sentenza avesse erroneamente omesso di considerare l’accettazione della rinuncia da parte dell’ASL con compensazione delle spese. Ha chiesto di modificare sia la motivazione sia il dispositivo, limitatamente alle spese dovute all’ASL. L’ASL si è costituita, osservando che l’omesso esame del documento non integrerebbe un errore materiale, ma rimettendosi comunque alle valutazioni del Collegio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’istanza. Ha ritenuto che la richiesta non riguardasse una semplice divergenza tra la volontà effettiva del giudice e la sua estrinsecazione, presupposto dell’errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. L’istante chiedeva invece di modificare radicalmente la motivazione e il dispositivo della sentenza, sostituendo la condanna alle spese con la compensazione nei rapporti con l’ASL e quindi alterando l’esito della decisione sulle spese. Secondo il Collegio, l’erronea supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto può eventualmente essere fatta valere mediante revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., non mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale. Le spese del presente procedimento non sono specificamente regolate nel dispositivo riportato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
L’errore materiale di cui all’art.86 presuppone, infatti, la divergenza tra la volontà del giudice e la sua esternazione - che all’evidenza non ricorre nel caso in esame
La correzione è ammessa quando vi è una divergenza meramente materiale tra ciò che il giudice ha voluto decidere e ciò che è stato esteriormente scritto; non può essere utilizzata per riconsiderare la valutazione compiuta o modificare l’esito della decisione.
art. 106 c.p.a.
l’erronea supposizione dell’esistenza, ovvero dell’inesistenza di un fatto, può eventualmente formare oggetto di impugnativa mediante revocazione ex art.106 c.p.a. ed ex art.395, n.4, c.p.c.
L’errore relativo alla ricostruzione o alla percezione di un fatto processuale, quale l’esistenza di un accordo sulle spese, deve essere dedotto mediante revocazione per errore di fatto e non attraverso la correzione dell’errore materiale.
art. 84, comma 2, c.p.a.
in mancanza di accordo tra le parti, le spese della fase vanno poste a carico del rinunciante, secondo la previsione dell’art. 84, comma 2, del codice del processo amministrativo
Nel giudizio estinto per rinuncia, in assenza di un accordo tra le parti sulla regolazione delle spese, queste sono poste a carico della parte rinunciante.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l’erronea supposizione dell’esistenza, ovvero dell’inesistenza di un fatto, può eventualmente formare oggetto di impugnativa mediante revocazione ex art.106 c.p.a. ed ex art.395, n.4, c.p.c.
L’erronea supposizione di un fatto decisivo, anziché un mero errore di redazione, rientra nel rimedio revocatorio per errore di fatto.
Massime di principio
- La correzione dell’errore materiale è ammissibile soltanto quando sussiste una divergenza evidente tra la volontà del giudice e la sua manifestazione nella sentenza; il procedimento non consente di rivedere la decisione adottata.
- Non è correggibile come errore materiale l’omesso esame o l’erronea valutazione di un documento quando la correzione richiesta comporterebbe la modifica della motivazione e del dispositivo o, comunque, dell’esito del giudizio.
- L’erronea supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto decisivo, anche processuale, deve essere fatta valere mediante revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
- Nel giudizio estinto per rinuncia, in mancanza di un accordo sulla regolazione delle spese, le spese della fase sono poste a carico della parte rinunciante ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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