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Ordinanza

Ordinanza n. 1820/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del 12 dicembre 2025 di approvazione dell’esito della procedura per il conferimento quinquennale dell’incarico di direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, verbale e atti della commissione, nonché bando nella parte relativa alla documentazione richiesta ai candidati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato non prescelto ha impugnato la deliberazione di esito della procedura, il verbale della commissione del 2 dicembre 2025 con i criteri e i punteggi, nonché il bando nella parte in cui richiedeva documentazione, rilasciata dagli enti di servizio, sulla tipologia delle istituzioni presso cui il candidato aveva operato e sulle prestazioni erogate. L’Azienda sanitaria e il candidato prescelto hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorrente ha contestato l’eccezione, richiamando la rimessione alla Corte costituzionale disposta dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3925 del 18 maggio 2026 sulla disciplina degli incarichi di direzione di struttura complessa. È stato inoltre proposto ricorso incidentale, avente a oggetto i medesimi atti; l’ordinanza non ne esamina i motivi.

La decisione

Il TAR non ha deciso l’eccezione di difetto di giurisdizione né i motivi di merito del ricorso principale o di quello incidentale. Ha sospeso il giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., poiché la questione di legittimità costituzionale pendente davanti alla Corte costituzionale riguarda il quadro normativo applicabile anche alla procedura controversa ed è potenzialmente rilevante per la decisione. La sospensione è disposta in attesa della pronuncia costituzionale; il giudizio sospeso dovrà essere riassunto mediante istanza di fissazione d’udienza entro il termine dell’art. 297 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento della Corte costituzionale. Nessuna statuizione sulle spese è riportata.

Norme richiamate

  • art. 79 c.p.a.

    Ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., alla sospensione del giudizio;

    La disposizione costituisce, insieme all’art. 295 c.p.c., la base processuale per sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale su una questione rilevante.

  • art. 295 c.p.c.

    Ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., alla sospensione del giudizio;

    La sospensione del giudizio amministrativo è disposta in ragione della pregiudizialità della questione costituzionale pendente in altra causa, ritenuta potenzialmente rilevante per la controversia.

  • art. 297 c.p.c.

    l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 28 del 15 ottobre 2014, ha affermato l’ammissibilità, nel processo amministrativo, della sospensione impropria del giudizio per la pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata in altra causa, precisando che la riassunzione del giudizio sospeso deve avvenire mediante presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza entro il termine di cui all’art. 297 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento della Corte costituzionale;

    Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, la riassunzione del giudizio sospeso impropriamente deve avvenire con istanza di fissazione d’udienza entro il termine previsto dall’art. 297 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della pronuncia costituzionale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo è ammissibile la sospensione impropria del giudizio quando in un’altra causa pende una questione di legittimità costituzionale relativa a una disciplina potenzialmente rilevante per la decisione della controversia.
  • Il giudizio amministrativo sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale deve essere riassunto mediante istanza di fissazione d’udienza entro il termine previsto dall’art. 297 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento della Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiQuestione di legittimità costituzionale

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