Ordinanza n. 1539/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui al decreto RGVG n. 824/2020, cron. 1274/2021, emesso dalla Corte d'Appello di Salerno, in data 15.03.2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero della Giustizia nell’esecuzione del giudicato di cui al decreto della Corte d’Appello di Salerno del 15 marzo 2021
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Salerno, chiedendo, tra l’altro, la nomina di un Commissario ad acta in ragione della mancata esecuzione dell’obbligo di pagamento delle somme dovute. L’istanza di nomina è stata reiterata con nota del 9 giugno 2026. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, ma dal testo non risultano deduzioni idonee a escludere l’inadempimento o l’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza incidentale di nomina del Commissario ad acta ai sensi dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 817, lett. g), della legge n. 207/2024. Il Commissario sarà un funzionario dell’Amministrazione centrale del Ministero della Giustizia, designato dalla Direzione affari giuridici e legali presso il Dipartimento per gli affari di giustizia. Dovrà, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento a cura della parte ricorrente, provvedere al pagamento delle somme dovute e compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso sarà determinato ai sensi del novellato art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Le spese della fase sono state compensate, poiché ritenuta meramente incidentale e non autonoma.
Norme richiamate
art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89
Il Commissario ad acta dovrà - entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, del presente provvedimento - dare corso al pagamento delle somme dovute compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, con diritto al compenso determinato dal novellato art. 5-sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001 n. 89;
In caso di mancata esecuzione dell’obbligo di pagamento derivante dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere entro sessanta giorni tutti gli atti necessari al pagamento, inclusi gli eventuali adeguamenti di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente.
art. 1, comma 817, lett. g), l. 30 dicembre 2024, n. 207
accogliere la predetta istanza, nominando quale Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001 n. 89, come da ultimo modificata dall’art. 1, comma 817, lett. g), legge 30 dicembre 2024, n. 207, un funzionario dell’Amministrazione centrale del Ministero della Giustizia
La disposizione di modifica è richiamata quale base normativa aggiornata per la nomina del Commissario ad acta nell’ambito dell’esecuzione del giudicato relativo al pagamento delle somme dovute.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di un obbligo di pagamento imposto da un giudicato consente al giudice amministrativo di accogliere l’istanza di nomina di un Commissario ad acta.
- Il Commissario ad acta nominato per l’esecuzione dell’obbligo di pagamento può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’adempimento, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- Il termine per l’adempimento del Commissario ad acta decorre dalla notificazione del provvedimento alla parte interessata, quando così stabilito dal giudice dell’ottemperanza; gli oneri dell’attività commissariale gravano sull’amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 set 2026Ordinanza n. 1765/2026 - Firenze, Sezione 2
- Ordinanza · 22 set 2026Ordinanza n. 1766/2026 - Firenze, Sezione 2
- Ordinanza · 22 set 2026Ordinanza n. 7003/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Ordinanza · 22 set 2026Ordinanza n. 7005/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Ordinanza · 22 set 2026Ordinanza n. 1733/2026 - Catanzaro, Sezione 2
- Ordinanza · 21 set 2026Ordinanza n. 1820/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →