Ordinanza n. 1766/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso e conseguente archiviazione o revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
La controversia
I ricorrenti, rispettivamente datore di lavoro e cittadino straniero richiedente, hanno impugnato il diniego del visto d’ingresso n. 20260013337 adottato dall’Ambasciata d’Italia in Pakistan per asserita mancanza dei requisiti reddituali previsti dal DPCM 2 ottobre 2025, nonché il conseguente provvedimento di archiviazione o revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Firenze. Le amministrazioni resistenti si sono costituite. Il TAR Toscana, rilevata d’ufficio la possibile incompetenza territoriale, ha esaminato il rapporto di connessione tra il diniego del visto e il provvedimento conseguente relativo al nulla osta.
La decisione
Il TAR Toscana ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma. Ha ritenuto che il provvedimento relativo al nulla osta, pur collegato all’attivazione di un rapporto di lavoro in Toscana e quindi astrattamente riconducibile alla competenza territoriale del TAR Toscana, sia meramente consequenziale e vincolato rispetto al diniego del visto. Quest’ultimo produce effetti sull’intero territorio nazionale e rientra nella competenza del TAR Lazio, sede di Roma. In applicazione del principio secondo cui l’atto applicativo o consequenziale è attratto, per connessione, nella competenza del giudice competente per l’atto presupposto, l’intera controversia deve essere trattata dal TAR Lazio. La causa può essere riassunta davanti a tale giudice nei modi e nei termini previsti dall’art. 15, comma 4, c.p.a.; le spese della fase sono state rimesse alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
l’atto applicativo, o consequenziale, rientrante nella competenza di un determinato Tar sulla base degli ordinari criteri di cui all’art. 13 c.p.a., risulterà attratto per connessione in quella del Tar competente, sulla base degli stessi criteri, per l’atto presupposto
I criteri ordinari di competenza territoriale si applicano anche per individuare il giudice competente sull’atto presupposto; l’atto consequenziale viene attratto nella competenza del TAR competente per quest’ultimo.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Ritenuto pertanto di dichiarare l’incompetenza territoriale dello scrivente Tribunale a favore del TAR del Lazio, sede di Roma, davanti al quale la presente causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a.
Quando un TAR dichiara la propria incompetenza territoriale in favore di altro TAR, la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato secondo le modalità e i termini stabiliti dall’art. 15, comma 4, c.p.a.
art. 15, commi 5 e 6, c.p.a.
Visto l’art. 15, commi 5 e 6, cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la decisione sulla competenza territoriale, ma il provvedimento non esplicita una specifica interpretazione dei commi 5 e 6.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda più atti collegati, dei quali uno è presupposto e l’altro è meramente consequenziale e vincolato, la competenza territoriale sull’intera controversia è determinata dal giudice competente per l’atto presupposto, con attrazione dell’atto consequenziale per connessione.
- Il diniego di un visto d’ingresso, producendo effetti sull’intero territorio nazionale, rientra nella competenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma.
- Il provvedimento di archiviazione o revoca del nulla osta al lavoro subordinato, se adottato come conseguenza necessaria del diniego del visto, non mantiene una competenza territoriale autonoma ai fini della trattazione congiunta della controversia.
- La dichiarazione di incompetenza territoriale consente la riassunzione della causa davanti al TAR indicato come competente nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 15, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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