Sentenza n. 1143/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento della sentenza n. 85/2025 - RG n. 1667/2024, pubblicata in data 07/02/2025, emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione del Giudice del lavoro, nella persona del Giudice Dott. Tania De Antoniis, notificata in data 20.02.2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 85/2025 del Tribunale di Ancona, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti e liquidato le relative differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Ancona, giudice del lavoro, pubblicata il 7 febbraio 2025, notificata il 20 febbraio 2025 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive per Retribuzione Professionale Docenti e condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme indicate per i contratti interessati. Il Ministero si è costituito con memoria formale senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del titolo e l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è procedibile, essendo decorso dopo la notifica del titolo all’Amministrazione il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. È accolto nel merito perché il giudicato non risulta eseguito e il Ministero non ha dedotto ragioni ostative: l’Amministrazione è quindi tenuta a dare integrale esecuzione alla sentenza, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per l’eventuale ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà completare l’incarico nei successivi 120 giorni. È respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, a fini acceleratori, la nomina del commissario. Il Ministero è condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
L’azione di ottemperanza per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’Amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.
L’indennizzo non è riconosciuto quando non sussistono particolari ragioni per dubitare dell’adempimento sollecito e la nomina del commissario ad acta è ritenuta sufficiente ad accelerare l’esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
La disciplina processuale civile sulla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari è applicabile nel processo amministrativo in forza del rinvio di cui all’art. 39 c.p.a.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Quando il giudicato non è stato eseguito, l’Amministrazione non oppone ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa e risultano decorsi i termini di legge, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione integrale del titolo, con detrazione delle somme eventualmente già pagate.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, con intervento del commissario subordinato all’inutile decorso del termine e all’istanza del creditore.
- L’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato quando non emergono particolari ragioni per dubitare dell’adempimento sollecito e la nomina del commissario ad acta è ritenuta sufficiente a favorire l’esecuzione.
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