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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24898/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Navarini ha proposto sei motivi di ricorso: 1) vizio di indeterminatezza dell'imputazione (capo B) e violazione dell'art. 429 c.p.p.; 2) illegittimità della valutazione negativa della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 2 c.p.p.; 3) vizi di motivazione e erronea qualificazione di amministratore di fatto rispetto a Celltech s.p.a. (artt. 216 e 223 L.F., art. 2639 c.c.); 4) analoga censura quanto alla qualifica di amministratore di fatto rispetto a Epoch s.r.l.; 5) errori nella valutazione delle prove relative alle distrazioni di beni e alla bancarotta documentale/patrimoniale (capo B); 6) vizi nella non concessione delle circostanze attenuanti, nella quantificazione della pena e nell'applicazione della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte e respinto altre censure. In particolare: - ha rilevato ed annullato senza rinvio le statuizioni civili perché le parti civili (Fallimento Celltech e Fallimento Epoch) avevano revocato la costituzione; - ha respinto il motivo sull'indeterminatezza (primo motivo) e dichiarato inammissibile il secondo motivo (rinnovazione istruttoria) per aspecificità; - ha annullato la sentenza impugnata con riferimento al capo A) (Celltech): la qualificazione di amministratore di fatto a carico di Navarini non è adeguatamente motivata e va riesaminata; - ha invece confermato la valutazione sul ruolo di amministratore di fatto rispetto a Epoch s.r.l. (capo B) nella parte in cui tale ruolo risultava provato; - ha accolto il quinto motivo in punto di bancarotta documentale e patrimoniale (mancata e incompleta valutazione di specifiche censure di appello), con conseguente annullamento di quelle parti della sentenza; - per gli effetti penali, la sentenza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio, salvo le parti già non impugnabili o già annullate.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    l'art. 216 I. fall. "contiene anche norme a più fattispecie alternative o fungibili"

    La Corte conferma che le condotte (distrazione, occultamento, dissipazione ecc.) possono essere trattate come modalità alternative di un unico fatto e che l'imputazione alternativa è ammissibile se sufficientemente specifica.

  • art. 2639 cod. civ.

    La qualifica di amministratore di fatto richiede esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici; non basta la mera procura ad negotia: servono elementi probatori concreti e convergenti dell'attività gestoria.

  • art. 429 cod. proc. pen.

    La censura di indeterminatezza dell'imputazione va valutata alla luce dell'intero fascicolo: se il decreto di giudizio e gli atti processuali descrivono i tratti essenziali del fatto e consentono la difesa, l'imputazione alternativa è legittima.

  • art. 603, comma 2, cod. proc. pen.

    La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per 'prova sopravvenuta' richiede che la prova sia effettivamente sopravvenuta o scoperta senza attività investigative successive; se il ricorrente non dimostra la natura 'sopravvenuta', la richiesta è infondata.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La mancata motivazione rilevante sussiste quando la decisione d'appello non dà risposta a deduzioni di appello specifiche e decisive; la Corte annulla quando rileva omissioni di valutazione su censure rilevanti.

Massime di principio

  • La contestazione di più modalità alternative dello stesso illecito è ammessa: l'imputazione è valida se descrive gli elementi essenziali del fatto e consente un compiuto esercizio della difesa.
  • La qualifica di "amministratore di fatto" non deriva automaticamente da una procura o dalla presenza esterna: serve prova di esercizio continuativo e concreto di poteri gestori; se l'attività gestionale è limitata a un settore, la responsabilità penale riguarda solo quel settore.
  • Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. richiedono che i documenti/pareri siano effettivamente "sopravvenuti" o scoperti senza nuove attività investigative: la genericità sulla natura sopravvenuta rende la doglianza inammissibile.
  • In appello il giudice deve affrontare e motivare specificamente le critiche decisive svolte dall'appellante; l'omissione di risposta a censure rilevanti può determinare l'annullamento per carenza di motivazione (art. 606 c.p.p.).
  • La revoca della costituzione di parte civile in cassazione comporta l'estinzione del rapporto processuale civile e l'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata.
  • Se la Cassazione annulla in parte per carenze probatorie o di motivazione, il giudice di rinvio ha piena autonomia nel nuovo esame ma deve motivare specificamente sui punti censurati dalla Corte.

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