Sentenza n. 1864/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione relativa a un immobile di circa 210 mq e a strutture accessorie in muratura, realizzati in assenza di titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione e gli atti presupposti deducendo: violazione degli artt. 7 e 10 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e lesione della partecipazione procedimentale; carenza di istruttoria, eccesso di potere ed erronea indicazione della superficie dell'immobile, quantificata nell'ordinanza in 210 mq anziché in circa 166 mq secondo una visura catastale; mancato sopralluogo in contraddittorio; difetto di istruttoria ed erronea ricostruzione dei fatti quanto alla sussistenza di un vincolo idrogeologico sull'area; difetto di motivazione e di istruttoria in relazione alla posizione della proprietaria del terreno e di altra destinataria dell'ordine, ritenute non responsabili dell'abuso e non qualificabili come committenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza di demolizione per opere realizzate in assenza di titolo edilizio sia un atto dovuto e vincolato. Pertanto, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non assume rilievo quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto, la diversa superficie indicata dai ricorrenti non avrebbe inciso sull'esito, essendo incontestata l'assenza del titolo edilizio. La diversa quadratura non è stata comunque provata, poiché la visura catastale non è stata ritenuta sufficiente, e l'eventuale errore metrico non impediva di identificare gli abusi, riferiti all'intero immobile privo di titolo. È stata ritenuta irrilevante anche la questione del vincolo idrogeologico, poiché l'ordinanza era sufficientemente motivata con il riferimento all'assenza del permesso di costruire. Quanto ai destinatari, il TAR ha applicato l'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, secondo cui l'ordine di rimozione o demolizione è ingiunto al proprietario e al responsabile dell'abuso. I ricorrenti non hanno fornito prova della propria estraneità; in particolare, la comproprietaria dell'area rispondeva comunque dell'abuso quale proprietaria del terreno e, per accessione, delle opere ivi realizzate. Le spese, pari a 1.500 euro oltre accessori, sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
artt. 7 e 10 l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione quando il provvedimento ha contenuto vincolato e gli elementi che il privato avrebbe potuto rappresentare non avrebbero modificato l'esito.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il giudice richiama il principio secondo cui il vizio procedimentale non rileva quando, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, pur senza citare espressamente la disposizione nel testo motivazionale.
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
L'ordine di demolizione deve essere rivolto al proprietario e al responsabile dell'abuso. Il comproprietario dell'area risponde comunque quale proprietario del terreno e, per accessione, delle opere realizzate su di esso.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione di opere realizzate in assenza di titolo edilizio ha natura vincolata e costituisce atto dovuto; di conseguenza, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'illegittimità dell'atto quando sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
- In un procedimento di demolizione, la contestazione della superficie dell'opera non incide sulla legittimità dell'ordinanza se l'assenza del titolo edilizio è incontestata e l'eventuale errore metrico non impedisce di identificare con sufficiente precisione gli abusi.
- La visura catastale, di per sé, non costituisce prova sufficiente della diversa estensione dell'immobile abusivo, se il ricorrente non fornisce ulteriori elementi idonei a dimostrare l'errore dell'accertamento amministrativo.
- La presenza o l'assenza di un vincolo idrogeologico è irrilevante ai fini della legittimità dell'ordine di demolizione quando l'atto sia fondato sull'assenza del permesso di costruire e sia sufficientemente motivato su tale presupposto.
- Ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, il proprietario dell'area è legittimo destinatario dell'ordine di demolizione anche quando non sia dimostrata la sua personale partecipazione alla realizzazione dell'abuso; la responsabilità del proprietario deriva dalla sua qualità e, per accessione, dalla titolarità delle opere incorporate al suolo.
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