Cassazione Penale, Sentenza n. 34647/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato e la richiesta di rimessione in termini per impugnare la sentenza di primo grado emessa in absentia. Sosteneva che il termine per proporre la richiesta "restitutoria" dovesse decorrere dal giorno in cui ebbe effettiva conoscenza della traduzione del provvedimento nella lingua a lui nota (11 maggio 2023) e non dalla data di consegna in Italia (7 dicembre 2022) in esecuzione del MAE, invocando la rilevanza dell'art. 175 cod. proc. pen. (comma 2-bis). Denunciava omissione di motivazione e violazione dei commi 2 e 2.1 dell'art. 175 in relazione al rigetto della rimessione in termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle ragioni proposte. Ha ritenuto che il ricorrente fosse già a conoscenza della sentenza di condanna prima della consegna in Italia, e ha confermato l'applicazione dell'art. 175, comma 2-bis, seguendo il principio per cui, in caso di estradizione/MAE, il termine di trenta giorni decorre dalla consegna del condannato. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale, applicando il termine piu' favorevole (30 giorni dalla consegna), ha correttamente rigettato sia la richiesta di rimessione in termini sia la rescissione del giudicato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen., comma 2-bis
decorre dalla consegna del condannato
In caso di consegna/estradizione (es. MAE) il termine di 30 giorni per presentare la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza irrevocabile emessa in absentia decorre dalla data di consegna dello stato che ha trasferito il condannato; la Corte ha applicato questa disposizione come termine più favorevole.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la procedura di rescissione del giudicato in presenza di specifiche cause; utilizzata come fondamento per l'istanza di rescissione che è stata comunque rigettata.
art. 175, commi 1 e 2.1 cod. proc. pen.
Prevedono disciplina dei termini e delle ipotesi relative alla notifica delle sentenze contumaciali e alle possibilità di impugnazione o remissione in termini; sono state richiamate dalla Corte territoriale nella motivazione del rigetto.
Mandato di arresto europeo (MAE)
Il MAE richiede che il titolo esecutivo sia allegato e tradotto nella lingua conosciuta dall'interessato; l'esecuzione del MAE e la consegna del condannato costituiscono elementi fattuali che possono determinare la decorrenza dei termini difensivi a norma dell'art.175.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la portata dei motivi di ricorso per cassazione ai profili necessari alla decisione; qui richiamata per inquadramento formale del ricorso.
art. 582, comma 2 cod. proc. pen.
Consente all'imputato di proporre impugnazione mediante deposito presso un agente consolare all'estero che curi la trasmissione alla cancelleria; richiamata per sottolineare che l'assenza dal territorio nazionale non esclude possibilità di difesa.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'irrogazione della sanzione a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- In caso di esecuzione mediante MAE/estradizione il termine per proporre la richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale decorre, ai sensi dell'art.175 comma 2-bis, dalla data di consegna del condannato allo Stato richiedente (termine di 30 giorni).
- Se lo Stato esecutore ha allegato e tradotto il titolo esecutivo nella lingua conosciuta dall'interessato, è desumibile la conoscenza della sentenza anteriore alla consegna; tuttavia la giurisprudenza talora applica il termine piu' favorevole dalla consegna per garantire le difese.
- L'assenza dal territorio nazionale non esclude automaticamente la possibilità di esercitare i mezzi di impugnazione, poiché l'imputato può utilizzare agenti consolari o invio postale per depositare atti dall'estero.
- Le istanze di rescissione del giudicato e le richieste di rimessione in termini devono essere proposte tempestivamente e dimostrare l'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo; la tardività conduce al rigetto.
- Le Corti possono condannare alle spese e irrogare somme alla Cassa delle ammende quando il ricorso risulti manifestamente infondato e sussistano profili di colpa nella proposizione.
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