Sentenza n. 15636/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 23 aprile 2025 di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 23 aprile 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, chiedendo che l’amministrazione fosse condannata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e che fosse nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La doglianza si fondava sul decorso del termine legale per la decisione, non risultando adottato alcun provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: l’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007 prevede un termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa per il provvedimento sul riconoscimento; tale termine era scaduto al momento della proposizione del ricorso, integrando silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di esaminare la documentazione individuale relativa al percorso formativo e ai titoli conseguiti in Spagna e di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice non ha predeterminato l’esito sostanziale della domanda: l’amministrazione deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità, nonché durata, livello e qualità della formazione, e può disporre, se del caso, misure compensative opportune e proporzionate. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di delega, per provvedere nei successivi 90 giorni. Spese a carico del Ministero, liquidate in €500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’art. 16, comma 6, del D. Lgs. 206/2007 (con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE), come modificato dal D.Lgs. 15/2016 (con il quale è stata recepita la direttiva 2013/55/UE), stabilisce che nella fattispecie in esame l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Il procedimento di riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero deve concludersi entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; decorso tale termine senza provvedimento, sussiste silenzio-inadempimento.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
e di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE”
Nel valutare l’equipollenza della formazione estera, l’autorità competente può disporre, ove necessario, misure compensative che siano opportune e proporzionate.
art. 117, comma 2, c.p.a.
ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, entro giorni 120 (centoventi) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro il termine assegnato; in questo caso il termine è di 120 giorni dalla notificazione o dalla precedente comunicazione amministrativa della sentenza.
Massime di principio
- Il termine per concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro è di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; il suo decorso senza provvedimento integra silenzio-inadempimento.
- Nel valutare una domanda di riconoscimento di un titolo formativo conseguito in un altro Stato membro, l’amministrazione deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificare che durata complessiva, livello e qualità della formazione non siano inferiori a quelli della formazione a tempo pieno.
- La valutazione dell’equipollenza del titolo estero deve consentire, ove necessario, l’applicazione di misure compensative opportune e proporzionate; l’amministrazione deve verificare in quale misura le conoscenze e qualifiche acquisite, anche solo parzialmente, soddisfino le condizioni per l’attività richiesta.
- Quando accoglie un’azione avverso il silenzio, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e disporre, per il caso di persistente inerzia, l’intervento di un commissario ad acta entro un ulteriore termine.
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