Sentenza n. 2209/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione del costituendo RTI da una gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, fondata su grave irregolarità fiscale della mandante e sul rinvio a giudizio del suo legale rappresentante
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione del RTI, la relazione-proposta del RUP, il preavviso di esclusione e gli atti dell'Agenzia delle Entrate relativi alla regolarità fiscale. Ha dedotto: l'insussistenza di una grave irregolarità fiscale, poiché sarebbe stato pagato ratealmente l'importo di euro 34.420,92, pari a un terzo del tributo provvisoriamente iscritto a ruolo, mentre il residuo debito non sarebbe stato esigibile; l'effetto sospensivo della proposizione del ricorso tributario; l'equivalenza della rateizzazione a un impegno vincolante al pagamento; l'omessa valutazione discrezionale dell'affidabilità dell'operatore; la discontinuità soggettiva derivante dall'incorporazione della società cui era riferito l'accertamento; l'irrilevanza del rinvio a giudizio del legale rappresentante; la violazione dei principi di fiducia, risultato, proporzionalità e favor partecipationis; nonché la mancata applicazione dell'art. 97 d.lgs. 36/2023, che avrebbe consentito l'estromissione o sostituzione della componente del RTI interessata dalla causa di esclusione. È stato inoltre contestato che il debito fiscale e le relative criticità potessero essere riferiti alla società incorporante.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, definendo la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto sussistente la grave violazione fiscale prevista dall'art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023 e dall'allegato II.10, poiché l'avviso di accertamento notificato a seguito di attività di controllo riguardava un debito di euro 84.929, al netto di sanzioni e interessi, superiore sia alla soglia di euro 35.000 sia al 10% del valore della quota di appalto riferibile alla mandante. Il pagamento rateale della sola frazione di un terzo provvisoriamente iscritta a ruolo ai sensi dell'art. 15 d.P.R. 602/1973 non ha estinto né regolarizzato l'intero debito; la pendenza del giudizio tributario non produce automaticamente la sospensione dell'atto impositivo in assenza di domanda cautelare accolta. La rateizzazione della sola quota esigibile non equivale quindi né al pagamento integrale né a un impegno vincolante a pagare l'intero debito. La fusione per incorporazione non ha reso irrilevante la violazione, poiché la società incorporante subentra nei diritti e negli obblighi della società incorporata, compresi quelli fiscali, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. e dell'art. 172, comma 4, TUIR; la violazione fiscale entra pertanto nel patrimonio giuridico dell'incorporante e rileva ai fini della partecipazione alla gara. Il TAR ha inoltre ritenuto che la stazione appaltante avesse svolto una valutazione concreta dell'affidabilità, basandosi sulle attestazioni dell'Agenzia delle Entrate e sull'entità del debito. I principi generali di fiducia, risultato, proporzionalità e favor partecipationis non potevano impedire l'applicazione della specifica causa di esclusione prevista dal Codice. Quanto all'art. 97 d.lgs. 36/2023, il preavviso di esclusione aveva reso note le criticità fiscali e consentito al RTI di adottare tempestivamente misure di estromissione o sostituzione; tali iniziative costituiscono facoltà attivabili dal raggruppamento e non richiedono un ulteriore invito della stazione appaltante. Il motivo relativo al rinvio a giudizio del legale rappresentante non è stato esaminato per carenza di interesse, essendo sufficiente la legittimità dell'altra autonoma ragione posta a fondamento del provvedimento plurimotivato. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori in favore di ciascuna delle tre controparti.
Norme richiamate
art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti
Le gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate possono fondare l'esclusione quando risultano da atti impositivi e superano la soglia legale o il 10% del valore dell'appalto. L'esclusione è evitata solo dal pagamento integrale o da un impegno vincolante a pagare l'intero debito, non dal pagamento della sola quota provvisoriamente esigibile.
allegato II.10 d.lgs. 36/2023
>= 35.000 euro; 10 per cento del valore dell'appalto
La violazione fiscale è grave quando il debito raggiunge o supera euro 35.000 oppure il 10% del valore dell'appalto.
art. 97, comma 2, d.lgs. 36/2023
il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti
L'estromissione o sostituzione del componente del raggruppamento interessato dalla causa di esclusione è una misura che il raggruppamento deve adottare e comunicare tempestivamente; la stazione appaltante non è tenuta a rivolgere uno specifico ulteriore invito oltre alla contestazione della causa ostativa.
art. 15 d.P.R. 602/1973
iscrivere a ruolo in via provvisoria la frazione di un terzo del tributo accertato
L'iscrizione provvisoria a ruolo di una sola frazione del tributo accertato attiene alla riscossione frazionata e non riduce, ai fini della verifica della regolarità fiscale nelle gare, l'ammontare del debito accertato.
art. 2504-bis c.c.
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione
La società incorporante assume anche i debiti fiscali della società incorporata; la violazione tributaria dell'incorporata può quindi rilevare come causa di esclusione nei confronti dell'incorporante.
art. 172, comma 4, d.P.R. 917/1986
Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi
La fusione comporta il subentro dell'incorporante nei rapporti tributari non definiti della società incorporata.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e la causa è di agevole soluzione.
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione dalle gare per grave irregolarità fiscale non definitivamente accertata, rileva l'intero debito risultante dall'atto impositivo notificato a seguito di attività di controllo, anche se la riscossione è provvisoriamente limitata a una frazione del tributo ai sensi della disciplina tributaria, purché il debito superi la soglia legale o il 10% del valore dell'appalto.
- Il pagamento rateale della sola quota del tributo provvisoriamente iscritta a ruolo non integra né il pagamento dell'intero debito fiscale né un impegno vincolante a pagarlo e non impedisce l'esclusione prevista dall'art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023.
- La proposizione del ricorso contro un atto impositivo non sospende automaticamente gli effetti dell'accertamento e della relativa riscossione; occorre una misura cautelare richiesta e accolta dal giudice competente.
- In caso di fusione per incorporazione, la società incorporante subentra nei rapporti e negli obblighi tributari della società incorporata; la grave violazione fiscale riferita all'incorporata può quindi essere imputata all'incorporante ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alle gare.
- L'art. 97, comma 2, d.lgs. 36/2023 non impone alla stazione appaltante uno specifico invito a sostituire o estromettere il componente problematico quando il preavviso di esclusione abbia già comunicato chiaramente la causa ostativa: l'iniziativa e il tempestivo assolvimento dell'onere di comprovare le misure adottate gravano sul raggruppamento.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle autonome ragioni poste a fondamento dell'esclusione è sufficiente a sorreggere il provvedimento e rende non necessario l'esame delle ulteriori censure.
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