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Sentenza

Sentenza del 21/06/2022 n. 19951 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Per l'anno 2006 l'Agenzia notificava a T. spa tre atti di accertamento con i quali recuperava a tassazione costi IRES/IRAP per Euro 70.000,00 e IVA per Euro 110.000,00 relativi a tre fatture emesse dalla controllata STICEA s.r.l. L'Ufficio contestava la genericità delle descrizioni nelle fatture/contratti di consulenza, la coincidenza dei soci tra le due società e l'assenza di personale e struttura organizzativa in STICEA, deducendo la non effettività dei costi. T. spa impugnava per violazione delle norme sulla leale collaborazione (L. n. 212/2000 artt.10,12), difetti di motivazione (art.7 L. 212/2000), carenza probatoria dell'Amministrazione e illegittimità delle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della T. spa. Ha confermato che l'Amministrazione non è obbligata ad esplicitare nell'avviso di accertamento la valutazione delle osservazioni del contribuente (art.12, comma 7 L. 212/2000). Ha ritenuto infondata la doglianza di omessa pronuncia perché la CTR ha esaminato il punto centrale (esistenza e valore delle prestazioni) e la tesi di contraddittorietà tra "certezza" e "determinabilità" era incompatibile con la motivazione adottata. Quanto alla prova dei costi, la Corte ha richiamato il principio che l'Amministrazione può basarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; ricorrendo a tali elementi l'Ufficio aveva posto a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria, che non è stata fornita. Le fatture risultavano generiche e prive dei requisiti dell'art.21 DPR 633/1972, perdendo la presunzione di veridicità e rendendosi inidonee a giustificare la deduzione dei costi e la detrazione IVA. Spese condannate alla ricorrente.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    L'obbligo dell'Amministrazione è di valutare le osservazioni del contribuente ma non di riportare nell'avviso di accertamento la esplicita motivazione di tale valutazione; la mancata menzione non determina nullità dell'atto salvo norme che prevedano espressamente la nullità o lesioni di specifici diritti.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10

    Richiamata nella contestazione sulla leale collaborazione; la Corte non ha ritenuto violato il principio di leale collaborazione in assenza di elementi che dimostrassero omissioni qualificanti da parte dell'Ufficio.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Richiesto come parametro sull'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR e la valutazione delle presunzioni fossero adeguate e non affette da vizio logico o giuridico.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21

    art. 21, comma 2, lett. g) e relativi requisiti di forma e contenuto

    Le fatture devono indicare natura, qualità e quantità delle prestazioni; descrizioni generiche non soddisfano i requisiti che garantiscono trasparenza e controllo e fanno venir meno la presunzione di veridicità: fatture carenti sono inidonee a giustificare la deduzione dei costi e la detrazione IVA.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 109

    Riguarda i criteri per la deducibilità dei componenti negativi di reddito; la Corte ha ritenuto che la deducibilità deve essere provata e che l'Amministrazione può contestare sia l'an che il quantum del costo se le circostanze suggeriscono la non effettività.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Norma richiamata nell'ambito dell'IVA; la Corte ha confermato che l'Amministrazione può disconoscere detrazioni IVA quando le fatture non soddisfano i requisiti formali e sostanziali.

  • Codice Civile, art. 2727

    Richiamato per indicare l'onere della prova: l'Amministrazione ha l'onere della prova per i componenti positivi, il contribuente per i negativi; una volta fondate le presunzioni dell'Ufficio, grava sul contribuente provare l'effettiva deducibilità.

  • Codice Civile, art. 2697, comma 2

    Richiama il principio secondo cui l'onere della prova spetta a chi propone il fatto; la Corte lo usa per confermare che il contribuente deve fornire la prova contraria alle presunzioni amministrative.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1-quater

    Norma richiamata solo per la regolamentazione del contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento previsto.

Massime di principio

  • La mancata menzione, nell'avviso di accertamento, delle osservazioni del contribuente non comporta automaticamente nullità dell'atto: l'Amministrazione deve valutare le osservazioni ma non è obbligata a esplicitare nel dettaglio tale valutazione nell'atto.
  • Per la deducibilità fiscale e per la detrazione IVA è necessario che le fatture descrivano in modo non generico natura, qualità e quantità delle prestazioni; descrizioni generiche possono far perdere la presunzione di veridicità delle fatture.
  • L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su presunzioni semplici purché gravI, precise e concordanti; una volta che il giudice di merito ritiene tali presunzioni fondate, incombe sul contribuente l'onere di provare l'effettiva sussistenza e deducibilità dei costi.
  • Nel processo tributario la contestazione contemporanea dell'an (esistenza) e del quantum (determinabilità) del costo è possibile e non contraddittoria: entrambi i requisiti (certezza dell'esistenza e determinabilità dell'ammontare) concorrono alla deducibilità e vanno provati secondo gli oneri probatori previsti.
  • Il vizio di omessa pronuncia si configura solo quando manca una statuizione su un capo della domanda o su un'eccezione indispensabile; l'omissione dell'esame di una tesi secondaria o di singoli elementi probatori può essere considerata implicitamente risolta se incompatibile con la decisione adottata.

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