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Sentenza

Sentenza del 07/01/2025 n. 11 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

IMU - Determinazione della base imponibile - L'edificabilità di un'area deve essere desunta dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune - Sussiste - Necessaria approvazione da parte della Regione - Non Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

la contribuente impugnava l'avviso di accertamento IMU 2016 contestando: 1) la qualificazione edificatoria dell'area imposta, sostenendo che l'annullamento del piano particolareggiato (Peep) avrebbe reso l'area inedificabile; 2) l'errata determinazione del valore venale dell'area (contestando i criteri di valutazione usati dall'Ufficio e proponendo una perizia alternativa); 3) la mancata riconoscimento come pertinenze di alcuni fabbricati, con conseguente applicazione di aliquote più elevate; 4) un'eccezione di incostituzionalità relativa all'applicazione del tributo in relazione all'art. 42 Cost.; chiedeva, se necessario, CTU per la verifica della natura e del valore dei cespiti.

La decisione

la Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha rigettato l'appello. Ha confermato che, anche ai fini dell'IMU, l'edificabilità deve essere desunta dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale (PRG) adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale del PRG e dall'adozione/validità di piani attuativi secondari (Peep). L'annullamento del Peep non ha quindi tolto all'area la vocazione edificatoria sancita dal PRG; la valutazione effettuata dall'Ufficio (metodo comparativo-sintetico) è stata ritenuta adeguata e non confutata da prova alternativa convincente; la pretesa di pertinenzialità non è stata provata dalla contribuente. È stata inoltre dichiarata inammissibile/lacunosa l'eccezione di incostituzionalità per mancanza di specificazione delle norme impugnate. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado.

Norme richiamate

  • Cass. Sez. Trib. n. 6690/2024

    principio affermato secondo cui, ai fini dell'imposizione immobiliare, l'edificabilità dell'area si desume dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di piani attuativi

  • Art. 42 Cost.

    invocato dalla contribuente per un profilo di incostituzionalità dell'imposizione, ma l'eccezione è stata considerata generica e priva di specificazione delle norme ritenute incostituzionali

Massime di principio

  • Ai fini IMU/tributari l'edificabilità rileva in base alla qualificazione del PRG adottato dal Comune: l'assenza di approvazione regionale o l'annullamento di piani attuativi secondari non elimina automaticamente la vocazione edificatoria se il PRG la prevede.
  • La determinazione della base imponibile fondata sul valore venale può legittimamente utilizzare il metodo comparativo-sintetico; il contribuente che contesta la stima deve fornire una perizia alternativa solida e specifica per scalfire la valutazione dell'Ufficio.
  • L'onere della prova circa la pertinenzialità di fabbricati è a carico del contribuente: occorrono dichiarazioni, documentazione catastale e prove concrete; omissioni dichiarative pregresse possono ostacolare il riconoscimento ex post.
  • Le eccezioni di incostituzionalità devono indicare chiaramente le norme ritenute contrastanti con la Costituzione e motivare il rapporto con il caso concreto; eccezioni vaghe o generiche sono inammissibili.
  • Se si contesta la natura edificatoria di un'area per effetto di scelte urbanistiche, è strategico dimostrare specifici effetti giuridici dell'annullamento degli strumenti (es. modifica sostanziale del quadro normativo locale) e non limitarsi a censure generiche.
  • In fase processuale è necessario concentrare i motivi di impugnazione sulla decisione impugnata (sentenza) e non riproporre pedissequamente le stesse ragioni già disattese rispetto all'atto originario; la mancata specificità può portare all'inammissibilità o al rigetto.

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