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Sentenza

Sentenza del 07/01/2025 n. 45 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

X impugnava l'avviso di accertamento che, per il periodo 24/06/2011-31/12/2011, aveva determinato induttivamente l'Imposta Unica sulle scommesse e contestava sia la sussistenza della sua soggettività passiva sia il presupposto territoriale dell'imposta, lamentando inoltre profili di incompatibilità con il diritto UE e violazione del principio di capacità contributiva. In primo grado la sanzione era stata annullata per presunta complessità interpretativa; l'Agenzia si costituiva resistendo e eccependo anche l'inammissibilità dell'appello principale per tardiva costituzione in giudizio.

La decisione

La Corte d'Appello tributaria ha dichiarato inammissibile l'appello principale di X per tardiva costituzione in giudizio; ha invece esaminato e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia, riformando parzialmente la sentenza di primo grado e rigettando integralmente il ricorso di X avverso l'avviso di accertamento. In sostanza la Corte ha confermato che il titolare della ricevitoria è soggetto passivo dell'Imposta Unica quando raccoglie scommesse per conto di bookmaker esteri privi di concessione, ha ritenuto infondati i profili di violazione del diritto UE e del principio di capacità contributiva per il periodo considerato (2011), ha escluso l'esimente per ignoranza della legge per il periodo successivo alla L. n. 220/2010 e ha condannato X al pagamento delle spese processuali dei due gradi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992 (art. 20, art. 22, art. 53 secondo comma)

    Norme procedurali utilizzate per dichiarare inammissibile l'appello principale per tardiva costituzione in giudizio, richiamando il termine perentorio dell'art. 22 comma 1.

  • D.Lgs. n. 504/1998 (art. 1 e art. 3)

    Definisce l'imposta unica sulle scommesse e i soggetti passivi individuandoli in chi 'gestisce' concorsi pronostici e scommesse. La Corte interpreta la nozione di gestione in senso ampio, includendo il titolare della ricevitoria che svolge attività gestoria anche per conto di operatori esteri.

  • Legge n. 220/2010 (art. 1, comma 66)

    Disposizione interpretativa che chiarisce che l'imposta è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che chi gestisce per conto di terzi è soggetto passivo; stabilisce la solidarietà dell'operatore per conto del quale si opera. La Corte considera tale norma risolutiva dell'incertezza per i periodi successivi al 2010.

  • D.M. Economia e Finanze 1/3/2006 n. 111 (art. 16)

    Disciplina amministrativa che demanda al concessionario il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica; inserita nel quadro normativo di riferimento.

  • D.Lgs. n. 472/1997 (art. 6, comma 2)

    Norma sanzionatoria che disciplina l'esimente per ignoranza della legge. La Corte ne riconosce applicabilità, in via limitata, ai periodi caratterizzati da obiettiva incertezza interpretativa antecedenti alla L. n. 220/2010.

  • Giurisprudenza costituzionale e comunitaria (Corte Costituzionale sent. 23/01/2018 n.27; Corte di Giustizia causa C-788/18, causa C-375/17)

    La Corte costituzionale ha ammesso incertezze interpretative per il periodo anteriore al 2010 ma ha ritenuto la disposizione interpretativa di chiarimento; la Corte di Giustizia ha escluso discriminazioni fra operatori nazionali ed esteri e ha ritenuto legittime limitazioni motivate dalla tutela dell'ordine pubblico e dei consumatori, confermando la legittimità della normativa italiana nella materia.

Massime di principio

  • Il titolare della ricevitoria che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker, anche estero e privo di concessione, può essere considerato soggetto passivo dell'Imposta Unica in quanto svolge attività gestoria rilevante ai fini dell'imposizione.
  • La legge interpretativa del 2010 ha sciolto le incertezze per i periodi successivi al suo ingresso in vigore: per le annualità dal 2011 in poi non è più possibile invocare, con efficacia, l'ignorantia legis come esimente rispetto alle sanzioni tributarie derivanti dall'applicazione dell'imposta unica.
  • Sul piano territoriale il contratto di scommessa si considera perfezionato nel luogo in cui avviene il contatto diretto tra scommettitore e ricevitore; dunque la raccolta in Italia attiva la competenza fiscale italiana anche se il bookmaker ha sede all'estero.
  • I profili di possibile incompatibilità con il diritto UE sono stati in larga misura risolti dalla Corte di Giustizia: la normativa italiana non costituisce discriminazione se adeguatamente motivata dalla tutela dell'ordine pubblico, dei consumatori e dalla lotta all'evasione.
  • In controversie simili è strategico verificare i contratti e le provvigioni concordate tra ricevitoria e bookmaker, poiché una regolazione contrattuale delle commissioni può permettere la traslazione del carico fiscale e costituisce argomento valutabile in sede civilistica e fiscale.
  • A livello procedurale è essenziale rispettare termini e modalità di notifica e costituzione in giudizio: il mancato deposito o la tardiva costituzione può determinare l'inammissibilità dell'appello.

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