Sentenza del 07/01/2025 n. 2 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Avviso di accertamento - Credito d'imposta - Ricerca scientifica - Indebito utilizzo in compensazione - Sussiste - Legittimità recupero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Recupero di un credito d'imposta per investimenti in ricerca (art. 1 D.L. n.70/2011) relativo a prestazioni effettuate nel 2012 e fatturate con due fatture (n.23 del 30.11.2012 per €60.000 e n.14 del 05.09.2013 per €25.000). L'Ufficio ha ritenuto indebito l'utilizzo in compensazione di parte del credito negli anni 2016-2017 (recupero €20.149,00 e sanzioni) in quanto, per i crediti maturati su investimenti 2012, la fruizione è consentita in tre quote annuali tra il 2012 e il 2014; inoltre la fattura n.14 è stata emessa dopo il 31.12.2012 e non sarebbe provata l'ultimazione dei lavori entro il periodo agevolato. L'appellante ha dedotto che la fattura del 2013 riguarda prestazioni ultimate nel 2012 e che la circolare n.51/E consente l'utilizzo residuo del credito negli anni successivi se non è stato possibile fruirlo nel triennio.
La decisione
L'appello è stato respinto. È stato ritenuto inammissibile il primo motivo per effetto del giudicato formatosi con la sentenza definitiva della C.G.T. dell'Umbria n.350/1/2023 che già aveva escluso la rilevanza della fattura del 05.09.2013 per mancata prova dell'ultimazione delle prestazioni entro il 31.12.2012. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che il credito d'imposta maturato su investimenti 2012 poteva essere fruito solo nei periodi d'imposta 2012-2014 e che l'utilizzo oltre tale termine è ammesso soltanto in caso di impossibilità oggettiva (incapienza) di fruirne nel triennio e non per libera scelta del contribuente. Pertanto il recupero degli importi utilizzati indebitamente nel 2016-2017 è legittimo. L'appellante è stata condannata alle spese di grado pari a €2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.L. n.70/2011, art.1
il credito d'imposta per investimenti in ricerca maturati nel periodo agevolato 2012 va fruito in tre quote annuali e, per investimenti 2012, la fruizione è consentita per un terzo in ciascuno degli anni 2012-2014; dunque l'utilizzo in compensazione oltre il 2014 è incompatibile salvo condizioni limitate
Circolare Agenzia delle Entrate n.51/E del 28.11.2011
conferma la disciplina temporale della fruizione (quote in tre anni) e precisa che l'utilizzo nei periodi successivi al triennio è ammesso solo in caso di impossibilità oggettiva (incapienza) a utilizzare il credito nel triennio, non per scelta del contribuente
Giurisprudenza interna: Corte di giustizia tributaria Umbria
sent. n.350/1/2023 (definitiva) e sent. C.G.T. Perugia n.539/2023
il giudicato formatosi sulla mancata prova dell'ultimazione dei lavori entro il termine rilevante (31.12.2012) estende i suoi effetti anche ai successivi giudizi tra le medesime parti e con identico petitum; pertanto la fattura emessa il 05.09.2013 non può produrre diritto al credito relativo al 2012
Massime di principio
- Il credito d'imposta per investimenti in ricerca disciplinato dall'art.1 D.L. n.70/2011 relativo al 2012 può essere fruito nei soli anni 2012-2014 salvo comprovata impossibilità oggettiva (incapienza) di utilizzarlo nel triennio; l'utilizzo oltre tale termine è illegittimo se dovuto a mera scelta del contribuente.
- Le fatture emesse dopo il termine rilevante (es. oltre il 31.12.2012 per investimenti 2012) possono essere escluse dall'agevolazione se non è rigorosamente provata l'ultimazione delle prestazioni entro il periodo agevolato; la data di emissione non è l'unico elemento, ma la prova dell'ultimazione è essenziale.
- In presenza di sentenza definitiva (giudicato) che accerta la non spettanza del credito per specifici fatti (es. mancata prova di ultimazione), tale decisione vincola i successivi procedimenti tra le stesse parti e sul medesimo petitum.
- La documentazione contabile deve dimostrare chiaramente la competenza dei costi nell'anno agevolabile (registrazioni, contratti, report di collaudo/ultimazione): conservare e produrre tali prove è cruciale per legittimare l'uso del credito.
- Se l'azienda non ha potuto utilizzare il credito nel triennio per incapacità d'imposta effettiva, occorre documentare l'incapienza per poter fruire dell'eventuale residuo con le ordinarie modalità nei periodi successivi; la mera intenzione o scelta non basta.
- In caso di contestazione dell'Agenzia, valutare la presenza di precedenti decisori giudiziari tra le stesse parti e, se esistenti, considerare l'effetto vincolante del giudicato prima di proporre nuova strategia difensiva.
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