Sentenza n. 638/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - dell’ordinanza del Comune di Montevarchi n. 176 del 21.7.2025 con la quale viene disposta la rimessa in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 200, comma 3, della l.r. n. 65/2014 e s.m.i. per opere eseguite in assenza di titolo in edificio adibito a civile abitazione posto in via Roma n. 114 a Montevarchi, identificato catastalmente al foglio 11, part. 390, sub. 4; - per quanto occorre possa: i) della nota prot. 6543 del 7.2.2025 con la quale si è comunicato al signor Mancianti e al professionista incaricato con procura, l’avvio del procedimento volto al ripristino delle opere non sanabili oggetto della Scia in sanatoria presentata in data 16.4.2024 prot. 17469; ii) della nota prot. 15798 del 4.4 .2025 con la quale si è provveduto ad integrare la nota di avvio del procedimento inoltrandola anche alla nuova proprietaria Amau Villanueva Kelly Paola; iii) delle richieste di integrazioni della Scia in sanatoria di cui alle note in data 15.5.2024 prot. 22376 e 12.8.2024 prot. n. 40062; iv) dell’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo del Comune di Montevarchi e della relativa delibera di Consiglio Comunale di approvazione n. 72 del 10.12.2024 ; - nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche non conosciuti, comunque connesso o conseguente a quelli di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimessa in pristino per opere edilizie eseguite in assenza di titolo, oltre agli atti del procedimento relativo alla SCIA in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di rimessa in pristino adottata ai sensi dell'art. 200, comma 3, della l.r. Toscana n. 65/2014, nonché gli atti connessi al procedimento relativo alla SCIA in sanatoria presentata per regolarizzare opere interne dell'appartamento e della soffitta. La controversia riguarda un immobile realizzato anteriormente al 1942, nel quale il precedente proprietario aveva eseguito nel 1988 lavori autorizzati da concessione edilizia, concernenti la soffitta e il vano sottostante, e successivamente erano state realizzate ulteriori opere oggetto della SCIA in sanatoria: diversa distribuzione degli spazi interni, eliminazione di un ripostiglio, chiusura di porte, realizzazione di ripostigli nella soffitta, chiusura di una finestra, modifica della scala interna e realizzazione di un lucernario. Il Comune aveva respinto la SCIA ritenendo carenti i rapporti aeroilluminanti, non rispettato il limite regolamentare relativo alla superficie del lucernario e non dimostrato lo stato legittimo dell'immobile. Il motivo esaminato prioritariamente ha riguardato quest'ultima ragione. I ricorrenti hanno sostenuto che la concessione edilizia del 1988, poiché corredata da planimetrie rappresentative dell'intero appartamento e accompagnata dal calcolo degli oneri sull'intera superficie, avrebbe rifondato lo stato legittimo dell'intera unità immobiliare, prevalendo sulla planimetria catastale di primo impianto. Hanno inoltre contestato l'assorbimento degli altri motivi, affermando che le diverse ragioni del diniego riguardassero parti distinte dell'immobile.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non necessario decidere in astratto se, per immobili realizzati prima del 1942, un titolo edilizio relativo a un intervento esteso all'intera unità possa prevalere sulla planimetria catastale di primo impianto, perché la concessione del 1988 riguardava soltanto un intervento parziale, riferito alla soffitta e al vano sottostante. Essa poteva quindi integrare lo stato legittimo risultante dalla documentazione preesistente, ma non rifondarlo per l'intera unità immobiliare. La mera rappresentazione dell'intero appartamento nelle tavole progettuali non attribuisce al titolo efficacia probatoria ulteriore rispetto alle opere effettivamente autorizzate; ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 rileva l'estensione dell'intervento autorizzato, non quella della rappresentazione grafica del titolo. Neppure il calcolo e il pagamento degli oneri sull'intera superficie costituiscono prova dello stato legittimo o sanatoria delle opere prive di titolo, non potendo il titolo edilizio trasformarsi in una sanatoria atipica onerosa. Il TAR ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'erronea dichiarazione del progettista circa la legittimità dello stato di fatto non legittima opere abusive eventualmente esistenti. Poiché il provvedimento era plurimotivato, il rigetto della censura relativa alla prova dello stato legittimo è stato ritenuto sufficiente a sostenere la decisione, con assorbimento delle doglianze sugli altri motivi del diniego. È stata respinta anche la contestazione dell'assorbimento, poiché l'annullamento o la modificazione parziale di un titolo edilizio è possibile soltanto quando l'opera sia scindibile in distinti progetti e titoli, mentre l'amministrazione non può sostituire il progetto richiesto dal privato con un'opera diversa. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
La prova dello stato legittimo deve essere valutata in relazione all'estensione dell'intervento effettivamente autorizzato. Un titolo relativo a un intervento parziale ha valore integrativo della documentazione preesistente e non rifonda lo stato legittimo dell'intera unità immobiliare.
art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001
Ai fini della prova dello stato legittimo rileva l'intervento autorizzato nella sua effettiva estensione, non la mera rappresentazione grafica dell'intera unità immobiliare nelle tavole allegate al titolo né l'estensione degli oneri liquidati.
art. 200, comma 3, l.r. Toscana 65/2014
Costituisce la base normativa dell'ordine comunale di rimessione in pristino per le opere eseguite in assenza di titolo.
art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo del Comune di Montevarchi
La disposizione è stata impugnata insieme agli atti del procedimento, ma il giudice non ne ha svolto un esame autonomo, avendo ritenuto sufficiente il rigetto della censura sulla prova dello stato legittimo.
Massime di principio
- Ai fini della prova dello stato legittimo di un immobile, un titolo edilizio relativo a un intervento solo parziale può integrare la documentazione preesistente esclusivamente per la parte effettivamente interessata dai lavori autorizzati; non può rifondare lo stato legittimo dell'intera unità immobiliare.
- La mera rappresentazione grafica dell'intera unità immobiliare nelle tavole allegate a un titolo edilizio non dimostra che il titolo abbia autorizzato l'intero immobile: rileva l'estensione concreta dell'intervento assentito.
- Il calcolo o il pagamento degli oneri edilizi riferiti all'intera superficie dell'immobile non legittima opere prive di titolo e non equivale a una sanatoria atipica onerosa, né costituisce prova dello stato legittimo.
- L'erronea dichiarazione del progettista circa la legittimità dello stato di fatto non sana le opere abusive e non impedisce all'amministrazione di rilevarle e sanzionarle.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, il rigetto delle censure rivolte contro una ragione autonoma e sufficiente a sostenerlo rende superfluo l'esame delle ulteriori motivazioni, che possono essere assorbite.
- L'annullamento o la modifica parziale di un titolo edilizio è ammissibile soltanto quando l'opera sia oggettivamente scindibile in distinti progetti e titoli; l'amministrazione non può sostituire il progetto richiesto dal privato con un'opera diversa.
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