Sentenza n. 5014/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del 09.12.2024 che comunica l’annullamento del silenzio assenso formatosi sulle SCIA 22486 del 14.9.2021 e successiva integrazione del 15.9.2021 nonché relativo alla SCIA 1773 del 26.1.2022 e alla CILA superbonus del 9.11.2022; di ogni altro atto preordinato o conseguenziale tra cui la demolizione del 10.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale del 9 dicembre 2024 di annullamento del silenzio-assenso relativo a SCIA edilizie e CILA superbonus, nonché ordinanza di demolizione del 10 dicembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, a distanza di circa tre anni dalla presentazione delle SCIA del 2021 e del 2022 e della CILA superbonus del 2022, ha comunicato l'annullamento del silenzio-assenso e l'archiviazione delle pratiche, nonché la connessa ordinanza di demolizione. Le pratiche riguardavano, tra l'altro, il frazionamento di un'unità abitativa, modifiche interne ed esterne, nuove aperture, ampliamenti di servizi igienici, trasformazione di un lastrico solare in terrazzino, realizzazione e successivo mutamento di destinazione d'uso di locali accessori e posti auto coperti. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/2001 e della l. 241/1990, l'eccesso di potere, l'erroneità e insufficienza della motivazione, il difetto di istruttoria e la violazione delle regole procedimentali e dell'autotutela. In particolare, il Comune non avrebbe richiesto integrazioni documentali, avrebbe ignorato la documentazione spontaneamente depositata e avrebbe esercitato tardivamente il potere di intervento sulle SCIA e di annullamento in autotutela. Il provvedimento richiamava astrattamente una falsa rappresentazione della pratica edilizia, ma non indicava alcuna concreta falsa dichiarazione o falsa rappresentazione della realtà, limitandosi a contestare genericamente la non conformità delle opere alla disciplina edilizia, urbanistica e alla legge Tognoli.
La decisione
Il TAR ha accolto definitivamente il ricorso e annullato l'atto impugnato, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. Il Collegio ha rilevato che il Comune aveva richiamato l'art. 21-nonies, comma 2-bis, della l. 241/1990, prospettando in astratto una falsa rappresentazione per giustificare l'intervento oltre i termini ordinari. Tuttavia, il provvedimento non descriveva alcuna concreta falsa rappresentazione o falsa dichiarazione imputabile al ricorrente: richiamava soltanto, in termini generici, violazioni edilizie, urbanistiche e della legge Tognoli. In assenza della specifica individuazione della falsa rappresentazione, il Comune non poteva superare né il termine di trenta giorni previsto per l'intervento sulla SCIA né il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, della l. 241/1990, indicato dalla sentenza come termine applicabile ratione temporis. Il TAR ha quindi ritenuto fondati sia i rilievi sulla tardività dell'esercizio del potere sia quelli relativi alla carenza di motivazione e di istruttoria. Il Comune, rimasto contumace, è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese processuali, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
termine breve di 30 giorni
Il potere ordinario dell'amministrazione di intervenire sulla SCIA deve essere esercitato entro il termine previsto dalla disposizione; il suo superamento richiede il ricorso ai presupposti dell'autotutela o delle deroghe previste dalla legge.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
Il potere di annullamento d'ufficio deve essere esercitato entro il termine ragionevole previsto dalla legge, indicato nella decisione in dodici mesi per la fattispecie esaminata.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
La falsa rappresentazione della realtà può consentire il superamento del termine ordinario per l'autotutela, ma deve essere concretamente individuata e motivata nel provvedimento; un richiamo astratto non è sufficiente.
d.P.R. 380/2001
Il richiamo generico alla violazione della normativa edilizia non sostituisce l'individuazione dei presupposti fattuali e motivazionali necessari per l'intervento tardivo dell'amministrazione sulle pratiche edilizie.
legge Tognoli
La mera contestazione generica di violazioni della legge Tognoli non giustifica, da sola e senza una specifica motivazione sulla falsa rappresentazione, l'annullamento tardivo delle pratiche edilizie.
Massime di principio
- L'amministrazione non può intervenire tardivamente su una SCIA oltre il termine ordinario previsto dall'art. 19 l. 241/1990 senza rispettare i presupposti e i limiti dell'autotutela decisoria.
- La falsa rappresentazione della realtà, quando invocata per superare i termini ordinari dell'autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, deve essere specificamente indicata e dimostrata nel provvedimento; non è sufficiente un richiamo astratto o la generica contestazione di violazioni edilizie e urbanistiche.
- L'annullamento d'ufficio tardivo di atti o effetti favorevoli formatisi nell'ambito di pratiche edilizie richiede una motivazione concreta sulla sussistenza dei presupposti normativi e sull'esigenza di superare il termine di legge; in mancanza, il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.
- Il decorso del termine previsto per l'intervento sulla SCIA e del termine per l'autotutela non può essere eluso mediante la qualificazione dell'intervento amministrativo come semplice archiviazione o annullamento del silenzio-assenso, quando esso incide sostanzialmente sugli effetti favorevoli già prodotti dalla segnalazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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