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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29231/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi denunciavano vari vizi: calcolo errato degli aumenti per la continuazione e reformatio in peius (art. 81 c.p.); mancato o difettoso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (art. 132-133 c.p., art. 69 c.p. e giurisprudenza/Costituzionale); erronea qualificazione della premeditazione e della partecipazione (art. 577 c.p.); mancata o insufficiente motivazione circa l'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.); questioni di ne bis in idem e di continuazione con precedenti giudicati; censure processuali sull'inammissibilità dell'appello del P.M. per presunta carenza formale (art. 582 e 591 c.p.p.); errori nel computo della pena per tentato omicidio e negli aumenti per reati connessi alle armi; contestazioni specifiche su valutazione della prova, sulla natura della confessione e sul ruolo soggettivo di ciascun imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Giuseppe Caputo e Donato Maurizio Di Cosmo e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha rigettato come infondati i ricorsi di Vincenzo Anemolo, Francesco Cascella, Filippo Cucumazzo e Giovanni De Benedictis (con condanna alle spese). Ha parzialmente accolto i ricorsi di Domenico Giannini e Roberto Mele: per Giannini ha annullato la sentenza limitatamente all'esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, rinviando ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Bari per nuovo esame di quel profilo e degli effetti consequenziali; per Mele ha annullato la parte della sentenza che aveva negato la continuazione con precedenti sentenze, rinviando anch'egli per nuovo giudizio su quel punto. Ha inoltre dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale (colpevolezza) per Domenico Giannini e Roberto Mele. Conseguentemente la maggior parte dei ricorsi è stata respinta e sono state confermate in larga parte le statuizioni penali della Corte d'Assise d'Appello, salvo i rinvii parziali indicati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p. (aggravante di tipo mafioso)

    La Corte conferma che l'aggravante può operare sia come agevolazione sia come metodo mafioso e può essere valutata anche in relazione ai concorrenti; inoltre, in presenza di concorso di aggravanti ad effetto speciale l'art. 416-bis.1 segue una disciplina autonoma con effetti specifici sul calcolo degli aumenti

  • art. 81 c.p. (aumenti per continuazione)

    La Cassazione osserva che la motivazione sulla determinazione della pena nella continuazione non richiede necessariamente una spiegazione puntuale per ogni singolo aumento se la quantificazione complessiva è ragionevole, proporzionata e non supera i limiti legali; è sufficiente argomentare la pena-base e la proporzione complessiva

  • art. 69 c.p. (divieto di prevalenza delle attenuanti su alcune aggravanti) e pronunce costituzionali

    La Corte prende atto della recente giurisprudenza costituzionale che ha inciso sul divieto di prevalenza in casi estremi (richiamata nella motivazione) ma valuta caso per caso la gravezza del fatto come ostativo al riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche

  • art. 582 e art. 591 c.p.p. (formalismei dell'impugnazione e inammissibilità)

    Sui profili formali dell'appello del P.M. la Corte ritiene che la mera apposizione del timbro di deposito e la presenza della sottoscrizione del sostituto procuratore siano idonee a dimostrare la legittimità dell'impugnazione; non sempre la mancata indicazione onomastica dell'incaricato comporta inammissibilità quando l'atto sia riconducibile all'ufficio

  • art. 63 c.p. (contemperamento degli aumenti)

    La Corte ribadisce che, quando concorrono aggravanti ad effetto speciale (come 416-bis.1), si applicano regole autonome per l'aumento e il criterio generale di contemperamento non sempre si estende a modificare l'effetto dell'aggravante mafiosa

  • art. 99 c.p. (recidiva)

    La Corte valuta l'operatività della recidiva in rapporto alle attenuanti: la recidiva può essere oggetto di neutralizzazione dalla concessione di attenuanti equivalenti in primo grado, e la valutazione del rapporto resta rimessa al giudice di merito purché adeguatamente motivata

  • art. 56 c.p. (pena per tentato reato)

    La Corte prende in esame i calcoli della pena per il tentato omicidio, ritenendo non fondata la censura quando la valutazione dell'intensità del dolo e delle modalità giustifica la modulazione della pena

Massime di principio

  • Quando si impugna la valutazione delle aggravanti o attenuanti è essenziale contestare con precisione i punti decisionali motivati dalla Corte d'Appello; censure generiche o non confrontate con le argomentazioni di merito sono spesso inammissibili o rigettate
  • L'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1) ha una disciplina peculiare: la sua applicazione e il suo incidenza sulla pena possono seguire regole autonome rispetto al normale contemperamento di altre aggravanti e attenuanti; è necessario argomentare specificamente la sua inesistenza o la mancata sussistenza dei requisiti (agevolazione o metodo)
  • Il divieto di prevalenza delle attenuanti su alcune aggravanti va valutato alla luce della giurisprudenza costituzionale recente; tuttavia, anche dopo tali pronunce la gravità concreta del fatto e il ruolo dell'imputato possono rendere giustificabile il rifiuto della prevalenza
  • Sui profili formali dell'impugnazione del Pubblico Ministero, in assenza di elementi formali evidenti di nullità, la Corte tende a ritenere ammessi gli atti depositati dall'ufficio; gli atti di impugnazione devono comunque essere sufficientemente documentati e riferibili all'ufficio procedente
  • Nella determinazione degli aumenti per continuazione non è sempre richiesto un dettaglio per ogni singolo aumento: è sufficiente una motivazione complessiva che dimostri il rispetto dei limiti di proporzione e l'assenza di un cumulo materialmente eluso
  • Per eccepire ne bis in idem o domanda di continuazione con precedenti giudicati è necessario indicare chiaramente il fatto storico, le identità degli atti e i collegamenti temporali/oggettivi (es. identità dell'arma, contiguità territoriale/temporale) perché la Corte valuti la sussistenza dell'identità del fatto
  • Le impugnazioni parziali possono ottenere risultati limitati: lacune motivazionali puntuali (es. confusione tra scelta difensiva e portata della confessione, o mancata valutazione comparativa delle attenuanti) possono portare ad annullamenti solo su punti specifici e a rinvii per nuovo esame

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