Cassazione Penale, Sentenza n. 288/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova (30/05/2024) che confermava la condanna per ricettazione, deducendo: (1) carenza e/o illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta provenienza delittuosa della somma di C 292.130,00, con contestazione dell'uso indiziario della mancata giustificazione e richiamo a precedenti orientamenti della Cassazione; (2) illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), denunciando contraddittorietà nel valorizzare l'assenza di spiegazioni come elemento probatorio e poi negare le attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando il principio consolidato che il possesso di ingenti somme in contanti, occultate e non giustificate, insieme ad ulteriori elementi (occultamento, confezionamento in mazzette, inconsistenza dei mezzi di sostentamento, modalità e luogo del trasporto, contatti con ambienti criminali, intestazione del veicolo a terzi, atteggiamento degli imputati) può logicamente indicare la provenienza delittuosa senza necessità di accertare pienamente il reato presupposto. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, osservando che la valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto riservato al merito e che la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il diniego richiamando la gravità della condotta e l'assenza di elementi positivi a favore degli imputati. Conseguentemente è stata confermata la condanna già inflitta (quattro anni di reclusione e multa di C 4.000,00 per ciascuno, per ricettazione della somma di C 292.130,00) e la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma invocata come criterio di cassazione per dedurre carenza o illogicità della motivazione (lett. e)).
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La pronuncia interpreta che la ricettazione può essere affermata quando il possessore di ingenti somme in contanti non fornisca plausibile giustificazione e sussistano circostanze (occultamento, modalità, contatti, luogo) idonee a far ritenere la provenienza illecita, senza dover accertare integralmente il reato presupposto.
art. 708 cod. pen.
Richiamato dagli imputati come riferimento storico alla disciplina del possesso ingiustificato di denaro; la Corte segnala che l'incostituzionalità di tale norma non impedisce l'accertamento della provenienza illecita attraverso valutazioni logiche e circostanziali.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte sottolinea che, dopo le modifiche legislative, lo stato di incensuratezza non è più di per sé sufficiente e che il giudice del merito può fondare il diniego su elementi di gravità della condotta e mancanza di circostanze positive.
art. 133 cod. pen.
Richiamato implicitamente come catalogo di elementi che il giudice può valutare ai fini del riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche; la Corte può motivare sul solo elemento ritenuto decisivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; la sentenza dispone la condanna alle spese a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Il possesso di ingenti somme in contanti, occultate e non giustificate, può integrare il reato di ricettazione se sussistono circostanze che logicamente indicano provenienza illecita (modi di occultamento, confezionamento, luogo e modalità del trasporto, intestazione a terzi, rapporti con ambienti criminali, incongrua capacità reddituale).
- Per la ricettazione non è necessario che il giudice accerti integralmente il reato presupposto e i suoi autori: è sufficiente una prova logica che individui almeno la tipologia del reato presupposto o dimostri la provenienza illecita tramite elementi convergenti.
- La sola mancanza di una giustificazione non è terapeutica se non supportata da altri elementi indicativi della illiceità; d'altra parte l'assenza di spiegazioni da parte dell'imputato può legittimamente concorrere alla valutazione probatoria complessiva.
- La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto del merito: è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica; il giudice può basarsi su uno o pochi elementi ritenuti decisivi (es. gravità della condotta).
- La scelta degli imputati di non partecipare al dibattimento non costituisce di per sé motivo per negare attenuanti, ma può determinare che non emergano elementi favorevoli necessari al riconoscimento delle diminuenti.
- In ipotesi analoghe conviene documentare preventivamente la provenienza del denaro (contratti, movimenti bancari, fatture, attestazioni) e fornire spiegazioni coerenti, oltre a evidenziare fatti positivi sulla personalità e le condizioni di vita per contrastare la gravità della condotta ai fini delle attenuanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 120/2025 del 03/01/2025
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 121/2025 del 03/01/2025
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 123/2025 del 03/01/2025
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 124/2025 del 03/01/2025
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 125/2025 del 03/01/2025
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 127/2025 del 03/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →